Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 / Consolidato 07.2022
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
(GU n.146 del 26-6-1931 - S.O. n. 146)
Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/1931
In allegato:
Testo vigente al 17.07.2022
Testo vigente al 19.01.2021
Testo vigente al 14.09.2019
Testo vigente al 03.07.2018
In allegato:
Testo vigente al 17.07.2022
Testo vigente al 19.01.2021
Testo vigente al 14.09.2019
Testo vigente al 03.07.2018
__________
Esplosivi - normativa di prevenzione incendi - Testo coordinato VVF
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS)
R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
- Allegato A - Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti.
- Allegato B - Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, 2ª e della 3ª categoria (polveri, dinamiti, detonanti).
- Allegato C
- Allegato D - Norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive.
Ultimi aggiornamenti:
D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 (relativo all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici);
D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204;
D.M. 8 aprile 2010 (sulla semplificazione delle procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto)
D.M. 9 agosto 2011 (sui depositi di artifici e gli esercizi di minuta vendita).
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS)
R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
- Allegato A - Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti.
- Allegato B - Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, 2ª e della 3ª categoria (polveri, dinamiti, detonanti).
- Allegato C
- Allegato D - Norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive.
Ultimi aggiornamenti:
D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 (relativo all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici);
D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204;
D.M. 8 aprile 2010 (sulla semplificazione delle procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto)
D.M. 9 agosto 2011 (sui depositi di artifici e gli esercizi di minuta vendita).