Cassazione

Decreto 22 febbraio 2006

Decreto 22 febbraio 2006 Prevenzione Incendi uffici

Decreto 22 febbraio 2006

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

GU n. 51 del 02.03.2006

Attività n. 71 del D.P.R. 151/2011:

N. Attività Categoria
A B C
 71  Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (1) (2) fino a 500 persone oltre 500 e fino a 800 persone oltre 800 persone

(1) In analogia a quanto chiarito con nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997 per le attività ricettive, le “aziende ed uffici” organizzati in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno con meno di 300 persone presenti, devono osservare le norme di cui D.M. 22/2/2006 per ciascun edificio, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2 della regola tecnica. Se l’attività nel suo complesso ha più di 300 persone presenti, la stessa risulta ricompresa nel p.to 71 del DPR 151/2011 e pertanto è soggetta a controllo VVF.

(2) Un complesso edilizio a uso ufficio complessivamente con oltre 300 persone presenti, distribuito su più edifici separati e isolati ciascuno con meno di 300 presenti, facente capo a unico titolare, ricade nel p.to 71 del DPR 151/2011. Qualora invece l’attività fosse costituita da uffici facenti capo a diverse titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al p.to 73 del DPR 151/2011 secondo le indicazioni fornite con nota 4756 del 09/04/2013 (Nota DCPREV prot. n. 7090 del 22-05-2013).

Regola Tecnica Verticale Prevenzione Incendi attività d'ufficio RTO

Decreto Ministero dell'Interno 8 giugno 2016
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n. 145 del 23 Giugno 2016)

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni per la Prevenzione Incendi riguardanti edifici o locali adibiti a uffici con oltre 300 persone presenti in accordo con la RTO.



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