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Legge 3 agosto 2017 n. 123

Legge 3 agosto 2017, n. 123

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

(GU 188 12.08.2017)
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Aggiornamenti all'atto
02/09/2017
Errata Corrige (in G.U. 02/09/2017, n.205) relativo all'Allegato.
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Buste in plastica

Modifiche Testo unico ambientale:

- Art. 217, comma 1
- Art. 218, comma 1
- Art. 220-bis Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica
- Art. 224, comma 3,
- Art. 226-bis Divieti di commercializzazione delle borse di plastica
- Art. 226-ter Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero
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Art. 9 bis Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole:

«Il  presente  titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente»  sono  inserite le  seguenti:  «, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di  plastica,»  e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» sono inserite le seguenti: «e  dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte  le seguenti:

«dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto  5), del regolamento (CE) n. 1907/2006  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, a cui possono  essere  stati  aggiunti  additivi o altre sostanze e che puo' funzionare come componente strutturale principale delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici,  in  plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come  imballaggio  primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano  la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita' e di compostabilita', come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di platica:  fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonche' da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.»;

c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte  le seguenti:

«d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
d-ter) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE.»;

d) all'articolo 219, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di  informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter,  ferme  le  certificazioni ivi previste, devono apporre su tali  borse i propri elementi  identificativi, nonche' diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle  tipologie  commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo  8-bis  della direttiva 94/62/CE.»;

e) dopo l'articolo 220 e' inserito il seguente:

«Art. 220-bis Obbligo di relazione sull'utilizzo  delle  borse  di plastica

1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i  dati  necessari  ad  elaborare  la  relazione   annuale   prevista dall'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25  gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, e' modificato con le modalita' previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).

2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la  protezione e la ricerca ambientale in attuazione della  metodologia  di  calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e  dei  modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo  1-bis, della direttiva 94/62/CEDal  27  maggio  2018,  i  dati  relativi all'utilizzo annuale delle borse di  plastica  in  materiale  leggero sono comunicati alla  Commissione  europea  con  la  relazione  sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita' all'articolo 12 della medesima direttiva.»;

f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione  dei  consumatori  sugli  impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter) e d-quater)»;

g) nel titolo II della parte quarta, dopo l'articolo 226 sono aggiunti i seguenti:
 
Art.  226-bis  Divieti di commercializzazione delle borse di plastica

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di  plastica biodegradabili e compostabili, e' vietata la commercializzazione delle borse di plastica  in  materiale  leggero, nonche' delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica  riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del secco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il  trasporto, in esercizi  che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il  trasporto, in esercizi  che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola  parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30  per cento fornite, come imballaggio per il  trasporto, in esercizi  che commercializzano genere alimentari;
2) con spessore della  singola parete superiore a 60  micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10  per cento fornite, come imballaggio per il  trasporto, in esercizi  che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.


Art. 226-ter Riduzione della commercializzazione  delle  borse  di plastica in materiale ultraleggero

1. Al fine di conseguire,  in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una  riduzione  sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, e' avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da  organismi accreditati:

a) biodegradibilita' e compostabilita' secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b)  contenuto  minimo di materia prima rinnovabile secondo  le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di  plastica  in  materiale ultraleggero e' realizzata secondo le seguenti modalita':

a)  dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b)  dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c)  dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono  fatti comunque  salvi  gli  obblighi di conformita' alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli  alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CEn. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche' il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del  contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la  percentuale  del carbonio di  origine  biologica  presente  nelle  borse  di  plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente  in  materia  di  determinazione  del contenuto di carbonio a  base  biologica  nella  plastica  ovvero  lo standard UNI CEN/TS 16640.

5. Le borse di  plastica  in  materiale  ultraleggero  non  possono essere distribuite a titolo gratuito e tal fine il prezzo di  vendita per singola unita' deve risultare dallo  scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei  prodotti  imballati  per  il   loro tramite.»;

h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:    

«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui  agli  articoli 226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa  di cui al comma  4-bis  e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del  divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento  del  fatturato del trasgressore, nonche' in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono  applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 2 del decreto-legge  25  gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

Entrata in vigore: 27.08.2017

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