Cassazione

Decreto 24 maggio 2016

Decreto 24 maggio 2016 

Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture. 

Il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’art. 34, commi 1 e 2, che disciplina l’applicazione dei “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale”, prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscono agli obiettivi ambientali previsti dal Piano di sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle “specifiche tecniche” e
delle “clausole contrattuali” contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, e che detto obbligo
si applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d’asta.

1. Il presente decreto disciplina l’incremento progressivo della percentuale del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:

a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d. forniture di articoli di arredo urbano;
e. forniture di carta in risme e carta grafica;

2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l’obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell’appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:

- il 62% dal 1° gennaio 2017;
- il 71% dal 1° gennaio 2018;
- l’84% dal 1° gennaio 2019;
- il 100% dal 1° gennaio 2020.

3. Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è riferire
l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.

4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati
dal presente decreto.

(16A04194) (GU Serie Generale n.131 del 7-6-2016)

Nuovo Codice Appalti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

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