Cassazione

Regolamento delegato (UE) 2024/1398

Regolamento delegato  UE  2024 1398

Regolamento delegato (UE) 2024/1398 / Modifica regolamento BPR

ID 21906 | 22.05.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/1398 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’ulteriore proroga della durata del programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi biocidi esistenti

GU L 2024/1398 del 22.5.2024

Entrata in vigore: 11.06.2024

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 528/2012 prevede il proseguimento del programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti utilizzati nei biocidi avviato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) In conformità all’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, il programma di lavoro deve essere concluso entro il 31 dicembre 2024.

(3) Si registrano ritardi significativi nel completamento del programma di lavoro. Nel giugno 2021 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una valutazione dettagliata di tale situazione nella relazione sull’attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012. I motivi principali di tale situazione sono la carenza di risorse assegnate negli Stati membri, i ritardi nella presentazione di informazioni supplementari da parte dei richiedenti, le questioni tecniche complesse su fascicoli specifici che devono essere risolte, l’evoluzione degli orientamenti tecnici e i nuovi criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino introdotti dal regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, che hanno determinato la necessità di ulteriori dati e valutazioni.

(4) Dal 2015 si sono tenute periodicamente discussioni con gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri per i biocidi e sono stati raggiunti accordi in merito a una serie di azioni. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha organizzato seminari ed è stato inoltre concordato un piano d’azione dell’ECHA sui principi attivi. Nonostante le azioni finora intraprese e i progressi che possono ancora essere conseguiti entro il 31 dicembre 2024, è chiaro che il programma di lavoro non sarà ultimato entro tale data.

(5) Dato che il programma di lavoro non sarà ultimato entro il 31 dicembre 2024, è necessario prorogarne la durata. In seguito a discussioni con gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri per i biocidi, la Commissione ritiene opportuno prorogare la durata del programma di lavoro.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 528/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione porta avanti il programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti avviato in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, al fine di concluderlo entro il 31 dicembre 2030.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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