Cassazione
Featured

Regolamento (UE) 2024/590

Regolamento UE 2024 590

Regolamento (UE) 2024/590 / Nuovo regolamento sostanze ozono lesive

ID 21390 | 20.02.2024

Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009.

(GU L 2024/590 del 20.02.2024)

Entrata in vigore: 11.03.2024

L’articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 4 a 15, l’articolo 17, paragrafo 5, e l’allegato VII, punto 2, del presente regolamento si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.

_________

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a) alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele; nonché

b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Articolo 3 Definizioni [...] 

Articolo 4 Divieti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono

1. Sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.

2. Sono vietate l’importazione o l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.

Articolo 5

Divieti relativi ai prodotti e alle apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze

1. Sono vietati l’immissione sul mercato e qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

2. Sono vietate le importazioni o le esportazioni di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. Tale divieto non si applica agli effetti personali.

[...]

Articolo 20 Recupero e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono usate

1. Le sostanze che riducono lo strato di ozono contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate, salvo laddove tale recupero sia regolamentato da altri atti giuridici dell’Unione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante una ristrutturazione le attività di riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di pannelli di schiuma contenenti schiume con sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano per quanto possibile evitate mediante la manipolazione delle schiume o delle sostanze in esse contenute in modo tale da garantire la distruzione di tali sostanze. In caso di recupero di tali sostanze, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante una ristrutturazione le attività di riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano per quanto possibile evitate le emissioni mediante la manipolazione delle schiume o delle sostanze in esse contenute in modo tale da garantire la distruzione di tali sostanze. In caso di recupero di tali sostanze, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.

Se la rimozione delle schiume di cui al primo comma non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell’edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l’impossibilità della rimozione nel caso specifico. Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.

4. Gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sono recuperati, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere riciclati o rigenerati.

La distruzione di halon è vietata salvo se vi sono prove documentate del fatto che la purezza della sostanza recuperata o riciclata non ne consente tecnicamente la rigenerazione e il successivo riutilizzo. Le imprese che distruggono halon in tali casi conservano detta documentazione per almeno cinque anni. La documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.

5. Le sostanze che riducono lo strato di ozono contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero, salvo laddove tale recupero sia regolamentato da altri atti giuridici dell’Unione.

6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, e i prodotti e le apparecchiature che contengono tali sostanze sono distrutti soltanto impiegando una tecnologia di distruzione approvata dalle parti del protocollo.

Le altre sostanze che riducono lo strato di ozono per le quali non sono state approvate tecnologie di distruzione sono distrutte soltanto impiegando tecnologie di distruzione conformi alla normativa dell’Unione e nazionale in materia di rifiuti e se sono soddisfatti i requisiti aggiuntivi di tale normativa.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze che riducono lo strato di ozono o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze che riducono lo strato di ozono sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da applicare.

8.   Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato.

[...]

Articolo 31 Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (CE) n. 1005/2009 è abrogato.

2. L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025.

3. L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

4. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.

Articolo 32 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 4 a 15, l’articolo 17, paragrafo 5, e l’allegato VII, punto 2, del presente regolamento si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.

...

ALLEGATO I

SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA A)  (1)

Gruppo

Sostanza

Potenziale di riduzione dell’ozono (ODP) (2)

Potenziale di riscaldamento globale (GWP) (3)

Gruppo I

CFCl3

CFC-11

Triclorofluorometano

1,0

5 560

CF2Cl2

CFC-12

Diclorodifluorometano

1,0

11 200

C2F3Cl3

CFC-113

Triclorotrifluoroetano

0,8

6 520

C2F4Cl2

CFC-114

Diclorotetrafluoroetano

1,0

9 430

C2F5Cl

CFC-115

Cloropentafluoroetano

0,6

9 600

Gruppo II

CF3Cl

CFC-13

Clorotrifluorometano

1,0

16 200

C2FCl5

CFC-111

Pentaclorofluoroetano

1,0

 (*1)

C2F2Cl4

CFC-112

Tetraclorodifluoroetano

1,0

4 620

C3FCl7

CFC-211

Eptaclorofluoropropano

1,0

 (*1)

C3F2Cl6

CFC-212

Esaclorodifluoropropano

1,0

 (*1)

C3F3Cl5

CFC-213

Pentaclorotrifluoropropano

1,0

 (*1)

C3F4Cl4

CFC-214

Tetraclorotetrafluoropropano

1,0

 (*1)

C3F5Cl3

CFC-215

Tricloropentafluoropropano

1,0

 (*1)

C3F6Cl2

CFC-216

Dicloroesafluoropropano

1,0

 (*1)

C3F7Cl

CFC-217

Cloroeptafluoropropano

1,0

 (*1)

Gruppo III

CF2BrCl

halon-1211

Bromoclorodifluorometano

3,0

1 930

CF3Br

halon-1301

Bromotrifluorometano

10,0

7 200

C2F4Br2

halon-2402

Dibromotetrafluoroetano

6,0

2 170

 

CBr2 F2

halon- 1202

Dibromodifluorometano

1,25

216

Gruppo IV

CCl4

CTC

Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio)

1,1

2 200

Gruppo V

C2H3Cl3  (4)

1,1,1-TCA

1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

0,1

161

Gruppo VI

CH3Br

bromuro di metile

Bromometano

0,6

2,43

Gruppo VII

CHFBr2

HBFC-21 B2

Dibromofluorometano

1,00

 (*1)

CHF2Br

HBFC-22 B1

Bromodifluorometano

0,74

380

CH2FBr

HBFC-31 B1

Bromofluorometano

0,73

 (*1)

C2HFBr4

HBFC-121 B4

Tetrabromofluoroetano

0,8

 (*1)

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

Tribromodifluoroetano

1,8

 (*1)

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

Dibromotrifluoroetano

1,6

 (*1)

C2HF4Br

HBFC-124 B1

Bromotetrafluoroetano

1,2

201

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

Tribromofluoroetano

1,1

 (*1)

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

Dibromodifluoroetano

1,5

 (*1)

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

Bromotrifluoroetano

1,6

177

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

Dibromofluoroetano

1,7

 (*1)

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

Bromodifluoroetano

1,1

 (*1)

C2H4FBr

HBFC-151 B1

Bromofluoroetano

0,1

 (*1)

C3HFBr6

HBFC-221 B6

Esabromofluoropropano

1,5

 (*1)

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

Pentabromodifluoropropano

1,9

 (*1)

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

Tetrabromotrifluoropropano

1,8

 (*1)

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

Tribromotetrafluoropropano

2,2

 (*1)

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

Dibromopentafluoropropano

2,0

 (*1)

C3HF6Br

HBFC-226 B1

Bromoesafluoropropano

3,3

 (*1)

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

Pentabromofluoropropano

1,9

 (*1)

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

Tetrabromodifluoropropano

2,1

 (*1)

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

Tribromotrifluoropropano

5,6

 (*1)

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

Dibromotetrafluoropropano

7,5

 (*1)

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

Bromopentafluoropropano

1,4

 (*1)

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

Tetrabromofluoropropano

1,9

 (*1)

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

Tribromodifluoropropano

3,1

 (*1)

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

Dibromotrifluoropropano

2,5

 (*1)

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

Bromotetrafluoropropano

4,4

 (*1)

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

Tribromofluoropropano

0,3

 (*1)

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

Dibromodifluoropropano

1,0

 (*1)

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

Bromotrifluoropropano

0,8

 (*1)

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

Dibromofluoropropano

0,4

 (*1)

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

Bromodifluoropropano

0,8

 (*1)

C3H6FBr

HBFC-271 B1

Bromofluoropropano

0,7

 (*1)

Gruppo VIII

CHFCl2

HCFC-21 (5)

Diclorofluorometano

0,040

160

CHF2Cl

HCFC-22 (4)

Clorodifluorometano

0,055

1 960

CH2FCl

HCFC-31

Clorofluorometano

0,020

79,4

C2HFCl4

HCFC-121

Tetraclorofluoroetano

0,040

58,3

C2HF2Cl3

HCFC-122

Triclorodifluoroetano

0,080

56,4

C2HF3Cl2

HCFC-123 (4)

Diclorotrifluoroetano

0,020

90,4

C2HF4Cl

HCFC-124 (4)

Clorotetrafluoroetano

0,022

597

C2H2FCl3

HCFC-131

Triclorofluoroetano

0,050

30  (6)

C2H2F2Cl2

HCFC-132

Diclorodifluoroetano

0,050

122

C2H2F3Cl

HCFC-133

Clorotrifluoroetano

0,060

275  (5)

C2H3FCl2

HCFC-141

Diclorofluoroetano

0,070

46,6

CH3CFCl2

HCFC-141b (4)

1,1-Dicloro-1-fluoroetano

0,110

860

C2H3F2Cl

HCFC-142

Clorodifluoroetano

0,070

175  (5)

CH3CF2Cl

HCFC-142b (4)

1-Cloro–1,1 -difluoroetano

0,065

2 300

C2H4FCl

HCFC-151

Clorofluoroetano

0,005

10  (5)

C3HFCl6

HCFC-221

Esaclorofluoropropano

0,070

110  (5)

C3HF2Cl5

HCFC-222

Pentaclorodifluoropropano

0,090

500  (5)

C3HF3Cl4

HCFC-223

Tetraclorotrifluoropropano

0,080

695  (5)

C3HF4Cl3

HCFC-224

Triclorotetrafluoropropano

0,090

1 090  (5)

C3HF5Cl2

HCFC-225

Dicloropentafluoropropano

0,070

1 560  (5)

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca (4)

3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano

0,025

137

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb (4)

1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano

0,033

568

C3HF6Cl

HCFC-226

Cloroesafluoropropano

0,100

2 455  (5)

C3H2FCl5

HCFC-231

Pentaclorofluoropropano

0,090

350  (5)

C3H2F2Cl4

HCFC-232

Tetraclorodifluoropropano

0,100

690  (5)

C3H2F3Cl3

HCFC-233

Triclorotrifluoropropano

0,230

1 495  (5)

C3H2F4Cl2

HCFC-234

Diclorotetrafluoropropano

0,280

3 490  (5)

C3H2F5Cl

HCFC-235

Cloropentafluoropropano

0,520

5 320  (5)

C3H3FCl4

HCFC-241

Tetraclorofluoropropano

0,090

450  (5)

C3H3F2Cl3

HCFC-242

Triclorodifluoropropano

0,130

1 025  (5)

C3H3F3Cl2

HCFC-243

Diclorotrifluoropropano

0,120

2 060  (5)

C3H3F4Cl

HCFC-244

Clorotetrafluoropropano

0,140

3 360  (5)

C3H4FCl3

HCFC-251

Triclorofluoropropano

0,010

70  (5)

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Diclorodifluoropropano

0,040

275  (5)

C3H4F3Cl

HCFC-253

Clorotrifluoropropano

0,030

665  (5)

C3H5FCl2

HCFC-261

Diclorofluoropropano

0,020

84  (5)

C3H5F2Cl

HCFC-262

Clorodifluoropropano

0,020

227  (5)

C3H6FCl

HCFC-271

Clorofluoropropano

0,030

340  (5)

Gruppo IX

CH2BrCl

BCM

Bromoclorometano

0,12

4,74

 

(1) Il presente allegato comprende le sostanze che riducono lo strato di ozono e i loro isomeri. Come previsto all’articolo 2, lettera a), le miscele contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al presente allegato sono considerate sostanze che riducono lo strato di ozono disciplinate dal presente regolamento.
(2) Le cifre relative all’ODP sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente alla luce delle decisioni adottate dalle parti.
(3) In base alla sesta relazione di valutazione, capitolo 7: The Earth’s energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity - Supplementary Material adopted by the Intergovernmental Panel on Climate Change, salvo indicazione contraria.
(*1) La formula non si riferisce all’1,1,2-tricloroetano.
(4) Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale come prescritto dal protocollo.
(5) Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018; Appendix A Summary of Abundances, Lifetimes, Ozone Depletion Potentials (ODPs), Radiative Efficiencies (REs), Global Warming Potentials (GWPs), and Global Temperature change Potentials (GTPs).
(6) Valore di default, potenziale di riscaldamento globale non ancora disponibile.

ALLEGATO II

SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA A), NON CONTROLLATE NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO  (1)

Sostanza

Potenziale di riduzione dell’ozono (ODP) (2)

Potenziale di riscaldamento globale (GWP) (3)

C3H7Br

1-Bromopropano (n-bromuro di propile)

0,02 — 0,10

0,052

C2H5Br

Bromoetano (bromuro di etile)

0,1 — 0,2

0,487

CF3I

Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile)

0,01 — 0,02

 (*1)

CH3Cl

Clorometano (cloruro di metile)

0,02

5,54

C3H2BrF3

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP)

< 0,05  (4)

 (*1)

CH2Cl2

Diclorometano (DCM)

non zero (5)

11,2

C2Cl4

Tetracloroetene (percloroetilene (PCE)]

0,006 — 0,007  (4)

 (*1)

 

(1) Il presente allegato comprende le sostanze che riducono lo strato di ozono e i loro isomeri. Come previsto all’articolo 2, lettera a), le miscele contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al presente allegato sono considerate sostanze che riducono lo strato di ozono disciplinate dal presente regolamento.
(2) Le cifre relative all’ODP sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente alla luce delle decisioni adottate dalle parti.
(3) In base alla sesta relazione di valutazione, capitolo 7: The Earth’s energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity - Supplementary Material adopted by the Intergovernmental Panel on Climate Change, salvo indicazione contraria.
(*1) Valore di default, GWP non ancora disponibile.
(4) Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018; Appendix A Summary of Abundances, Lifetimes, Ozone Depletion Potentials (ODPs), Radiative Efficiencies (REs), Global Warming Potentials (GWPs), and Global Temperature change Potentials (GTPs).
(5) Nuove sostanze che riducono lo strato di ozono comunicate dalle parti:Decisioni XIII/5, X/8 e IX/24 (aggiornamento maggio 2012). https://ozone.unep.org/resources?term_node_tid_depth%5B883%5D=883.

...

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024