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Regolamento delegato (UE) 2023/1608

Regolamento delegato  UE  2023 1608

Regolamento delegato (UE) 2023/1608 / PFHxS: modifica Allegato I Reg. POPs

ID 20130 | 08.08.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati

GU L 198/24 del 8.8.2023

Entrata in vigore: 28.08.2023

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma del 2001 sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione»), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («il protocollo»).

(2) L'allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell'elenco e/o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.

(3) Nella sua decima riunione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, la conferenza delle parti ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l'allegato A per includervi l'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati senza deroghe specifiche.

(4) È pertanto opportuno modificare anche l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze che figurano nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze che figurano unicamente nella convenzione, per includervi l'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati.

(5) Al fine di migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'Unione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno stabilire un valore limite per la presenza di PFHxS, di suoi sali e di composti a esso correlati sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce nelle sostanze, nelle miscele e negli articoli. È opportuno fissare il valore limite a 0,025 mg/kg per il PFHxS, compresi i suoi sali, e a 1 mg/kg per i singoli composti correlati al PFHxS o per una combinazione di tali composti. Per l'uso nelle schiume antincendio in cui non è attualmente possibile rispettare tali valori limite, è opportuno stabilire limiti di concentrazione più elevati, che dovrebbero essere riesaminati dalla Commissione entro 3 anni in vista di un loro abbassamento.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
...

ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la voce seguente:

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

«Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati

Per «Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati» si intende:

i) l’acido perfluoroesansolfonico, compresi i suoi isomeri ramificati;

ii) i suoi sali;

iii) i composti correlati all’acido perfluoroesansolfonico che, ai fini della convenzione, corrispondono a qualsiasi sostanza che contiene il gruppo C6F13S- come elemento strutturale e che si degrada in PFHxS.

355-46-4 e altri

206-587-1 e altri

1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFHxS o ai suoi sali presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).

2. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFHxS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).

3. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFHxS, ai suoi sali e ai composti a esso correlati presenti in miscele concentrate di schiume antincendio che saranno o sono utilizzate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio in concentrazioni pari o inferiori a 0,1 mg/kg (0,00001 % in peso). La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 28 agosto 2026.».

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