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Legge 21 febbraio 2024 n. 15

Legge n 15 2024

Legge 21 febbraio 2024 n. 15 / Legge di delegazione europea 2022-2023 

ID 19847 | 24.02.2024 / Pubblicata in GU

Legge 21 febbraio 2024 n. 15 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023.

(GU n.46 del 24.02.2024)

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In allegato:

- Legge 21 febbraio 2024 n. 15 (GU n.46 del 24.02.2024)
- Testo approvato AS n. 969 - 14.02.2024
- Comunicato stampa CdM n 39 del 15.06.2023

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Art. 1. Delega al Governo per l’attuazione e il recepimento degli atti normativi dell’Unione europea

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all’annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3, 15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41 -bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d) , della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3. Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)

Art. 4. Delega al Governo per l’integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

Art. 5. Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio

Art. 6. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano

Art. 7. Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE

Art. 8. Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

1. Nell’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;
b) aggiornare l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

Art. 9. Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione

Art. 10. Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l’adeguamento della normativa nazionale all’articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio

Art. 11. Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Art. 12. Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

Art. 13. Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale

Art. 14. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Art. 15. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672

Art. 16. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/ UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario

Art. 17. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724

Art. 18. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate
cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113

Art. 19. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

ALLEGATO A (articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE).

2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l’uso di alcune infrastrutture.

3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea.

5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE).

6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l’inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l’allineamento ditale direttiva
ai requisiti di stabilità definiti dall’Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).

7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

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14.02.2024

Il 14 febbraio 2024, il Senato ha approvato in via definitiva la Legge di delegazione europea 2022-2023.

Il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, consta di 17 articoli, contenenti princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativi a 9 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto 7 direttive.

In particolare, il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti a 9 direttive:

(UE) 2022/2555 - relativa alla cybersicurezza (art.3);
(UE) 2022/2557 - relativa alla resilienza dei soggetti critici (art.4);
(UE) 2021/2167 - relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (art.5);
(UE) 2022/431 - relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (art. 6);
(UE) 2023/970 - rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (art. 7)
(UE) 2022/2380 - relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (art. 8);
(UE) 2022/2438 - relativa agli organismi nocivi delle piante (art. 9);
(UE) 2023/958 in materia di trasporto aereo (art. 10)
(UE) 2022/2464 - in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (art.11)

I Regolamenti cui fa riferimento il Capo III del ddl in esame sono i seguenti:

(UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (art.12);
(UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (art.13);
(UE) 2018/848, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (art.14);
(UE) 2017/625, relativo alla governance europea dei dati (art.15);
regolamento europeo (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (cosiddetto regolamento MiCA) (art. 16);
regolamento UE 2023/1113 in materia trasferimenti fondi e di cripto-attività e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo) (art. 17).

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05.06.2023

Il Consiglio dei Ministri n. 39 del 5 giugno 2023, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea - Legge di delegazione europea 2022 - 2023.

Il testo ha lo scopo di garantire un più rapido adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello europeo, di prevenire l’apertura di procedure d’infrazione e di agevolare la chiusura di quelle pendenti.

La volontà di assicurare un adeguamento dell’ordinamento interno a quello europeo in tempi più rapidi rispetto al passato è confermata dal fatto di aver preso in considerazione gli atti dell’Unione Europea pubblicati dal luglio 2021 al corrente mese di giugno 2023.

Le deleghe previste riguardano, tra l’altro:

- l’adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per i quali non siano già previste;
- il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici;
- il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti;
- il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;
l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036, in materia di trattamento prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento di importanza sistemica (caratterizzate dal notevole grado di interdipendenza con il sistema finanziario e con l’economia a livello mondiale) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (ponendo, cioè, in risoluzione solo alcune componenti del gruppo bancario e non l’intero gruppo) e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (necessari per verificare la capacità di assorbimento delle perdite). Il regolamento, inoltre, modifica la direttiva 2014/59 (BRRD - Bank Recovery Resolution Directive), recepita con d. lgs. n. 180/2015 in materia di gestione delle crisi delle banche;
- l’adeguamento della normativa nazionale sia alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, in materia di controlli sul denaro contante di valore pari o superiore a 10.000 euro in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, sia alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776;
- l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e l’attuazione della direttiva (UE) 2022/2556, entrambi relativi alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

Infine, il disegno di legge contiene l’Allegato A, nel quale sono elencate sette direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi.

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