Decreto Legislativo 6 ottobre 2023 n. 148 / Produzione biologica - Controlli ufficiali alimenti e mangimi
ID 20685 | 30.10.2023
Decreto Legislativo 6 ottobre 2023 n. 148 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari.
(GU n.254 del 30.10.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2023
...
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto è finalizzato ad adeguare le disposizioni nazionali sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici al regolamento (UE) n. 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
2. Il presente decreto, emanato in attuazione dell’articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dell’articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, in materia di produzione biologica, disciplina il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti amministrativi relativi alla notifica e il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.
[...]
Art. 2 Definizioni
Art. 3. Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali
Art. 4. Compiti dell’autorità di controllo
Art. 5. Autorizzazione degli organismi di controllo
Art. 6. Sospensione e revoca dell’autorizzazione
Art. 7. Compiti degli organismi di controllo
Art. 8. Condizioni di non conformità
Art. 9. Misure da adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori
Art. 10. Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità
Art. 11. Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali
Art. 12. Controperizia
Art. 13. Controversia
Art. 14. Ulteriori obblighi degli organismi di controllo
Art. 15. Obblighi di comunicazione
Art. 16. Obblighi degli operatori
Art. 17. Notifica di attività di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo
Art. 18. Rilascio, rinnovo e gestione del certificato
Art. 19. Elenco degli operatori notificati e certificati
Art. 20. Uscita dal sistema di controllo
Art. 21. Sistemi di tracciabilità
Art. 22. Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 23. Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico
Art. 24. Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici
Art. 25. Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori
Art. 26. Applicazione delle sanzioni
Art. 27. Modalità di pagamento e riassegnazioni
Art. 28. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 29. Disposizioni transitorie e finali
Art. 30. Clausola di salvaguardia
[...]
Art. 31. Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è abrogato.
2. Il comma 4 -bis dell’articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.
3. Il rinvio alle norme abrogate di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Art. 32. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
______
ALLEGATO I (Articoli 5 e 22) REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
ALLEGATO II (Articolo 5) CONTENUTI MINIMI DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO STANDARD DI CUI ALL’ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, LETTERA A) , PUNTO II) , DEL REGOLAMENTO
ALLEGATO III (Articolo 14 e 22) REQUISITI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI COMPITI DELEGATI
ALLEGATO IV (Articolo 17)
ALLEGATO V (Articoli 18 e 20)
...
Collegati