FAQ Gas Fluorurati ad effetto serra
ID 7563 | 17.01.2019
In allegato FAQ relative alla normativa Gas Fluorurati ad effetto serra aggiornate all'11 gennaio 2019.
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 maggio 2014).
Il D.P.R. n. 146/2018, che entrerà in vigore il 24 gennaio 2019, definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n.517/2014, relativamente ai seguenti aspetti:
2. l’adeguamento del sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012, ed in particolare le procedure per:
- l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal Regolamento e dai relativi regolamenti europei di esecuzione;
- la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
- la certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone;
- la certificazione, l’attestazione e l’iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
- il rilascio di esenzioni e deroghe all’obbligo di certificazione per le persone fisiche;
- il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro.
3. l’individuazione degli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dell’accuratezza dei dati;
4. l’implementazione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituito con il DPR n. 43/2012), che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
5. la costituzione e la gestione di una Banca Dati, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
6. l’individuazione di sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 20, del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;
7. l’etichettatura delle apparecchiature ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n.517/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.
A decorrere dal 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146), e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
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Indice - FAQ Gas Fluorurati ad effetto serra
[06.12.2018] Definizioni
[11.01.2019] Enti competenti
[11.01.2019] Obblighi di iscrizione al registro
[11.01.2019] D.P.R. 146/2018 - Obblighi per le persone nel settore della refrigerazione
[11.01.2019] D.P.R. 146/2018 - Obblighi per le imprese nel settore della refrigerazione
[11.01.2019] D.P.R. 146/2018 - Obblighi per attività su commutatori elettrici (ex regolamento 305)
[11.01.2019] D.P.R. 146/2018 - Obblighi per attività su apparecchiature di protezione antincendio
[11.01.2019] D.P.R. 146/2018 - Obblighi per il settore del recupero di FGAS da impianti di condizionamento di autoveicoli
[11.01.2019] D.P.R. 146/2018 - Obblighi per l'attività di recupero solventi a base di gas fluorurati.
[11.01.2019] L'iscrizione al Registro ha una scadenza?
[11.01.2019] D.P.R. 146/2018 - Quali persone devono iscriversi al Registro?
[11.01.2019] D.P.R. 146/2018 - Quali imprese devono iscriversi al registro?
[17.12.2018] Ai fini dell’iscrizione al registro è previsto il versamento di un diritto di segreteria?
[11.01.2019] Quali importi devono essere versati per l'iscrizione al Registro
[17.12.2018] Quali importi devono essere versati per la presentazione di pratiche di variazione al Registro?
[17.07.2018] L’iscrizione al Registro telematico delle persone e delle imprese è obbligatoria?
[17.12.2018] Quando deve essere effettuata l’iscrizione?
[11.01.2019] Quali soggetti hanno diritto a deroghe all’obbligo di certificazione?
[17.12.2018] Quali soggetti hanno diritto all’esenzione dall’obbligo di certificazione?
[11.01.2019] Come si può recuperare il numero di iscrizione da comunicare all'organismo di certificazione?
[11.01.2019] Utilizzo del Registro telematico
[17.12.2018] Area Pubblica del Registro
[11.01.2019] Obblighi in capo agli operatori delle apparecchiature
[11.01.2019] Obblighi per i rivenditori di FGAS e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS
[11.01.2019] Obblighi per imprese e persone certificate
[11.01.2019] Attestato
[01.01.2014] Sanzioni
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Fonte: Gas Fluorurati ad effetto serra Registro Nazionale
Collegati:
Decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n. 163
Tabella riepilogativa Sanzioni F-gas
Vademecum F-GAS 2019
D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146
D.P.R 27 gennaio 2012 n. 43
Regolamento (UE) n. 517/2014
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068
Gas a Effetto Serra: Etichettatura Prodotti e Apparecchiature
Dichiarazione F-GAS
Patentino Frigorista: Sintesi DPR 43/2012
Gas Floururati: Registro dell'Apparecchiatura
Regolamento (CE) 842/2006
Regolamento (CE) n. 303/2008
Regolamento (CE) n. 304/2008
Regolamento (CE) n. 305/2008
Regolamento (CE) n. 306/2008
Regolamento (CE) n. 307/2008