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Direttiva (UE) 2018/1846

ADR 2019 Applicazione e recepimento

ADR 2019: Applicazione e recepimento

Direttiva (UE) 2018/1846

della Commissione del 23 novembre 2018 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico

GU L 299/58 del 26.11.2018

Entrata in vigore Direttiva (UE) 2018/1846: 16.12.2018

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Articolo 1 Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:
1. nell'allegato I, la sezione I.1 è sostituita dalla seguente:
«I.1 ADR
Allegati A e B dell'ADR, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019, fermo restando che il termine «parte contraente» è sostituito da «Stato membro», se del caso.»;
2. nell'allegato II, la sezione II.1 è sostituita dalla seguente:
«II.1 RID
Allegato del RID, figurante nell'appendice C della COTIF e applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019, fermo restando che il termine «Stato contraente del RID» è sostituito da «Stato membro», se del caso.»; 3. nell'allegato III, la sezione III.1 è sostituita dalla seguente:
«III.1 ADN
I regolamenti allegati all'ADN, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019, nonché l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, fermo restando che il termine «parte contraente» è sostituito da «Stato membro», se del caso.».

Articolo 2 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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