Defibrillatori nei luoghi di lavoro: Quadro normativo e Prevenzione
ID 6649 | Rev. 1.0 del 17.09.2020 - Documento completo allegato
Estratto
Con il Decreto 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui comma 46, della Legge n. 191/2009" (Finanziaria 2010), si è inteso avere uno strumento normativo per diffondere in modo capillare l’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni (DEA) sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l’utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio.
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Art. 46.
E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalita' per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.
Le finalità, infatti, indicate nell'Art. 1 comma 1 e 2, del Decreto 18 marzo 2011 sono:
1. La finalità del presente decreto è quella di individuare i criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e fissare i criteri per l’utilizzazione delle risorse di cui all’art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Il presente decreto promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti.
Non c'è obbligo di predisporre di defibrillatori nei luoghi di lavoro, ma la loro presenza, (contesto anche non determinato), è sicuramente una misura fondamentale di prevenzione da rischi cardiovascolari quali fibrillazione / arresto cardiaco (vedasi facscheet di INAIL 2016).
Le "misure generali di tutela" di cui all'Art. 15 del D.Lgs. 81/2008 riconoscono di fondamentale importanza le "misure di emergenza" da attuare in caso di primo soccorso.
L’esito degli infortuni sul lavoro dipende non soltanto dall’entità del danno, ma anche dalla prontezza ed efficacia dei primi soccorsi che possono fare la differenza tra la vita e la morte, tra recupero rapido o prolungato, tra disabilità temporanea o permanente. Questo vale anche per la morte cardiaca improvvisa, evento che in molti casi si verifica sul posto di lavoro.
Il dispositivo semiautomatico per la rianimazione in caso di arresto cardiaco, e i corsi rivolti ai dipendenti per imparare a utilizzarlo sono inclusi nel modello OT24 tra gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro che garantiscono una riduzione del tasso di premio.
Estratto domanda Oscillazione per prevenzione OT24
C INTERVENTI TRASVERSALI | |||
N° | INTERVENTO | SETTORI E PUNTEGGI | TIPO |
C8 | L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation). | 40 | T |
Nota: Ai fini della realizzazione dell’intervento è necessario che almeno un dipendente dell’impresa abbia partecipato a uno specifico corso di formazione nell’anno 2018. Documentazione ritenuta probante: - Dichiarazione datata e firmata nel 2018 che attesti che l’azienda non rientra tra quelle per cui l’adozione è obbligatoria per legge - Fattura d’acquisto del defibrillatore, anche se con data precedente all’anno 2020, o contratto di noleggio valido per l’anno 2020 - Elenco, firmato e datato nell’anno 2018, dei partecipanti nel medesimo 2018 al corso BLSD con copia degli attestati rilasciati |
Fattori lavorativi aggravanti
Pur dovendo discriminare una malattia cardiovascolare che può essere causa di fibrillazione/arresto cardiaco, non lavoro-correlata, che, indipendentemente, con l'uso di un DAE presente può salvare il colpito, esistono dei fattori lavorativi che contribuiscono ad aggravare eventuali malattie cardiovascolari, quali monossido di carbonio, piombo, inalazione di gas tossici, condizioni lavorative stressanti, esposizione al caldo o al freddo estremi, sforzi fisici eccessivi, elettrocuzione e altri.
Con l'Accordo n. 127/CSR del 30 luglio 2015 "lndirizzi per ii riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Estemo (DAE) - ai sensi del Decreto 18 marzo 2011 (Decreto sui criteri e modalità di diffusione dei DAE).
La facscheet di INAIL 2016 allegata, mette in evidenza gli aspetti della defibrillazione veloce nei luoghi di lavoro, con fibrillatore ti tipo DAE (Defibrillatore Automatico Esterno).
In un'ottica di prevenzione lavoro (e non), è opportuno, in numerosi ambiti lavorativi e mansioni, come ad esempio in lontananza da punti di PS, predisporre di DAE in azienda, da utilizzare da personale adeguatamente formato.
La presenza del DAE è particolarmente consigliato:
- nelle aree dove sono presenti apparecchi elettrici;
- nei luoghi di lavoro all’aperto, dove possono cadere fulmini o dove si lavora su linee elettriche;
- in zone isolate dove è più difficile far arrivare i soccorsi come impianti di perforazione, cantieri di costruzione, piattaforme marine ecc.;
- in luoghi di transito o permanenza di molte persone.
La Legge 120/2001 ha consentito l'uso dei DAE al di fuori dell'ambito ospedaliero:
Legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero"
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Art. 1
1. È’ consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2-bis (introdotto dal Decreto-Legge 30 dicembre 2005 n.273)
La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.
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La formazione del personale non sanitario puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione (Legge 3 aprile 2001, n. 120 Art. 2-bis).
Accordo n. 127/CSR del 30 luglio 2015
Accordo sul documento di Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del Defibrillatore semiAutomatico Esterno (DAE)
CP Articolo 54. Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo
Che cos’è?
Il DAE è un apparecchio intelligente che riconosce la fibrillazione ventricolare e con uno shock elettrico la interrompe.
L’apparecchio è in grado di riconoscere il ritmo defibrillabile senza possibilità di errore.
Da chi può essere utilizzato?
La Legge 120/2001 ha consentito l’uso del DAE anche a personale non sanitario, purché formato. La formazione del soccorritore è semplice ed è garantita dal superamento di un corso (BLSDa) della durata di 5 ore, con le caratteristiche internazionalmente convenute (Linee guida ERC 2015) su contenuti didattici, rapporto allievi/istruttore, esercitazione sul manichino, forme di verifica e di retraining organizzato da soggetti abilitati di cui all'Accordo n. 127/CSR del 30 luglio 2015.
Nota
Anche se non propriamente rconducibile ai luoghi di lavoro, ad oggi persiste l'obbligo per le società sportive non dilettantistiche dopo varie proroghe, dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, che è entrato definittivamente in vigore il 1° luglio 2017, i Ministri della Salute e dello Sport hanno precisato con il decreto 26 giugno 2017 alcuni aspetti attuativi.
Download DAE Vademecum per le aziende RL
Legge 3 aprile 2001, n. 120
Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero
GU n. 88 del 14 aprile 2001
Legge 23 dicembre 2009, n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (GU n.302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 243)
Decreto 18 marzo 2011
Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defi brillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009.
GU n. 129 del 6 Giugno 2011
Circ. Min. Salute prot. 13917 DGPROGS del 20/05/2014
Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – ai sensi del Decreto 18 marzo 2011.
Rep.Atti n. 127/CSR del 30 luglio 2015
Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, letters b) e 4, comma 1 del decreto legislative 28 agosto 1997, n. 281, tra ii Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di "lndirizzi per ii riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Estemo (DAE) - ai sensi del Decreto 18 marzo 2011".
Decreto 26 giugno 2017
Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
GU n.149 del 28 giugno 2017
Normativa regionale:
Delibera RL n. IX 4717 del 23.01.2013
Determinazioni in ordine alle linee guida regionali sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e sull’attivazione dei progetti di defibrillazione semiautomatica sul territorio lombardo.
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Documento completo in allegato
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1.0 | 2020 | aggiornamento norme | Certifico Srl |
0.0 | 2018 | --- | Certifico Srl |
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