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Regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443

Regio decreto 29 luglio 1927 1443

Regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno].

GU 23 agosto 1927 n. 194
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Allegato:
- Testo Consolidato 09.2021 con le modifiche apportate da:

23/12/1941
LEGGE 7 novembre 1941, n. 1360 (in G.U. 23/12/1941, n.301)

21/02/1947
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 24 (in G.U. 21/02/1947, n.43)

31/01/1949
LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8 (in G.U. 31/01/1949, n.24)

05/08/1955
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 620 (in G.U. 05/08/1955, n.179)

31/01/1962
LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501 (in G.U. 31/01/1962, n.27)

03/10/1981
DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1981, n. 546 (in G.U. 03/10/1981, n.272) convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 (in G.U. 02/12/1981, n.331)

03/04/1993
DECRETO 30 novembre 1992 (in G.U. 03/04/1993, n.78)

18/06/1994
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 382 (in G.U. 18/06/1994, n.141)

11/06/1998
DECRETO-LEGGE 11 giugno 1998, n. 180 (in G.U. 11/06/1998, n.134) convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267 (in G.U. 07/08/1998, n.183)

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Articolo 1
La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge.

Articolo 2
Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria (ndr miniere) la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi (1), rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria (ndr cave) la coltivazione:

a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria (2).
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