Gas a Effetto Serra: Etichettatura Prodotti e Apparecchiature
I 3 regolamenti delegati del 18 novembre 2015, danno le disposizioni sull’etichettatura dei prodotti e apparecchiature, nonché i requisiti minimi per la certificazione dei soggetti (persone fisiche e imprese) che svolgono le attività di controllo perdite, installazione, riparazione/manutenzione e smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
I regolamenti, che sono in vigore dall'8 dicembre 2015, emanati in attuazione del regolamento 517/2014/UE, sono:
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068, che stabilisce il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi.
Fino al 1° gennaio 2017 per le etichette e sino al 1° luglio 2017 per gli altri due regolamenti, è previsto un regime transitorio di adeguamento per alcune novità previste dai regolamenti.
Regolamento 517/2014/UE
...
Articolo 12 Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
1. I prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra, sono immessi in commercio solo se etichettati. Il presente paragrafo si applica solo a:
a) apparecchiature di refrigerazione;
b) apparecchiature di condizionamento;
c) pompe di calore;
d) apparecchiature di protezione antincendio;
e) commutatori elettrici;
f) generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;
g) tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
h) solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
i) cicli Rankine a fluido organico.
2. I prodotti o le apparecchiature soggetti a esenzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, sono etichettati come tali e includono un riferimento che tali prodotti o apparecchiature possono essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa un’esenzione.
3. L’etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni:
a) un riferimento che il prodotto o l’apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra, o che il relativo funzionamento dipende da tali gas;
b) la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2017, la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.
L’etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni, se del caso:
a) un riferimento che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate;
b) un riferimento che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.
4. L’etichetta deve essere chiaramente leggibile e indelebile e deve essere posta:
a) vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati a effetto serra; o
b) sulla parte del prodotto o dell’apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. L’etichetta è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto o l’apparecchiatura deve essere immesso/a in commercio.
5. Le schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati a effetto serra possono essere immessi in commercio soltanto se i gas fluorurati a effetto serra sono identificati con un’etichetta in cui è riportata la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la denominazione chimica. L’etichetta deve indicare chiaramente che la schiuma o il poliolo premiscelato contiene gas fluorurati a effetto serra.
Nel caso di pannelli di schiuma, le informazioni devono essere riportate in modo chiaro e indelebile sui pannelli.
6. I gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati sono etichettati con l’indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione o riciclaggio.
7. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di distruzione sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere distrutto.
8. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di esportazione diretta sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere esportato direttamente.
9. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati nel materiale militare sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.
10. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio ai fini dell’incisione di materiale semiconduttore o della pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.
11. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati come materia prima sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato come materia prima.
12. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini della produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.
13. Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 figurano nei manuali d’uso dei prodotti e delle apparecchiature in questione. Per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 le informazioni sono incluse anche nella descrizione utilizzata a fini di pubblicità.
14. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato delle etichette di cui al paragrafo 1 e ai paragrafi da 4 a 12 e può abrogare atti adottati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 24.
15. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 per modificare gli obblighi di etichettatura di cui ai paragrafi da 4 a 12, se del caso, alla luce degli sviluppi commerciali o tecnologici.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra.
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il formato delle etichette per i tipi di prodotti e di apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché per i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, di detto regolamento.
Articolo 2 Formato dell'etichettatura
1. Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell'etichetta e hanno una dimensione e una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando le informazioni stabilite dal presente regolamento sono aggiunte su un'etichetta già apposta sul prodotto o sull'apparecchiatura in questione, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull'etichetta, su altre targhette esistenti o su altre etichette di informazione del prodotto.
2. Tutta l'etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all'apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l'apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra.
3. I prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014 e recante la menzione «Contiene gas fluorurati a effetto serra».
4. Il peso dei gas fluorurati a effetto serra è espresso in chilogrammi e il CO2 equivalente è espresso in tonnellate.
5. Quando le apparecchiature sono precaricate con gas fluorurati ad effetto serra o ne dipendono per il loro funzionamento e questi gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la quantità totale finale sia stata stabilita dal fabbricante, l'etichetta riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l'apparecchiatura è progettata e prevede uno spazio in cui precisare la quantità aggiunta al di fuori del sito di produzione e la quantità totale di gas fluorurati ad effetto serra risultanti.
6. Quando un prodotto contenente gas fluorurati a effetto serra o polioli premiscelati deve essere etichettato anche a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e paragrafi da 5 a 12, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riportate nella sezione riservata alle informazioni supplementari dell'etichetta di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
7. Quando i gas fluorurati a effetto serra sono destinati a determinati usi, ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, del regolamento (UE) n. 517/2014, sull'etichetta devono figurare le diciture seguenti:
a) «100 % rigenerato» o «100 % riciclato»: per i gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati non contenenti gas fluorurati a effetto serra vergini. L'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio deve essere un indirizzo postale (via e numero) nell'Unione.
b) «Importati esclusivamente a fini di distruzione»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra importati in vista della loro distruzione.
c) «Solo per esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'UE»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra forniti da un produttore o un importatore a un'impresa ai fini dell'esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'Unione.
d) «Solo per uso in apparecchiature militari»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati in apparecchiature militari.
e) «Solo per incisione/pulizia nell'industria dei semiconduttori»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati a fini di incisione e pulizia nell'industria dei semiconduttori.
f) «Solo per uso come materia prima»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra utilizzati come materia prima.
g) «Solo per la produzione di inalatori-dosatorì»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati alla somministrazione di ingredienti farmaceutici negli inalatori-dosatori.
8. Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e le pompe di calore, isolate con della schiuma in cui sono stati insufflati gas fluorurati a effetto serra, recano un'etichetta che riporta la dicitura seguente: «Schiuma insufflata con gas fluorurati a effetto serra».
9. Le etichette sono collocate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 e, ove possibile, accanto ai marchi o alle etichette di informazione del prodotto o dell'apparecchiatura che contiene tali gas.
Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
Collegati