Ordinanza Ministero della Salute 17 dicembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
(GU n.300 del 18.12.2021)
Art. 1. Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nella Provincia autonoma di Trento
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nella Provincia autonoma di Trento si applicano, per un periodo di quindici giorni e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all’art. 9 -bis , comma 2 -bis , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, citato in premessa.
Art. 2. Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Provincia autonoma di Bolzano
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Provincia autonoma di Bolzano è rinnovata, per un periodo di quindici giorni e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l’ordinanza del Ministro della salute 3 dicembre 2021, citata in premessa, ai fini dell’applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla, nei termini di cui all’art. 9 -bis , comma 2 -bis , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
Art. 3. Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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