Lavori con obbligo Sorveglianza Sanitaria: Riferimenti Normativi ed elenchi / Update 05.2024
ID 10213 | Rev. 8.0 del 07.05.2024 / Documento completo allegato
Il Documento allegato intende fornire un dettagliata tabella elenco delle attività che presentano rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 per le quali è prevista la Sorveglianza Sanitaria, in relazione al Titolo del D.Lgs. 81/2008 ed alle altre norme vigenti.
E' riportata, inoltre, una tabella elenco delle mansioni a rischio per le quali è previsto l’obbligo della sorveglianza sanitaria per la valutazione dell’assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'Accordo CSR del 13.07.2017. Il Documento tiene conto delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'Art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 / altri.
Aggiornato il Documento con riferimenti normativi alla data
Aggiornati Articoli del D.Lgs. 81/2008 d’interesse.
- Modificato paragrafo Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui Art. 83 Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34. Termine prorogato fino al 31 Marzo 2022.
Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22.04.2021)
- Modificato paragrafo Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui Art. 83 Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34. Termine prorogato fino al 31 Dicembre 2021.
Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. (GU n.175 del 23.07.2021)
- Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (aggiornato Art. lavoratori fragili - tutele)
- Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (aggiornato Art. 83 sorveglianza sanitaria eccezionale)
- Decreto 4 febbraio 2022 Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa e' normalmente svolta in modalita' agile. (GU n.35 del 11.02.2022)
- Modificato paragrafo Sorveglianza sanitaria eccezionale. Termine prorogato fino al 31 luglio 2021.
Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22.04.2021) Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021
- Modificato paragrafo Sorveglianza sanitaria eccezionale. Termine prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 Aprile 2021.
- Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021 n. 21
- Modificato paragrafo Sorveglianza sanitaria eccezionale. Termine prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Decreto -Legge 31 dicembre 2020 n. 183 | Decreto Mille proroghe 2021
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (GU n. 323 del 31.12.2020)
- Modificato paragrafo Sorveglianza sanitaria eccezionale. Termine prorogato al 31.12.2020
- Inserite:
- Sezione “Sorveglianza sanitaria eccezionale”;
- Note su Circolare n. 13 del 04.09.2020.
Inserita:
Sezione “Lavoratori fragili” - (Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34).
Excursus
La Sorveglianza Sanitaria è obbligatoria, in accordo con il Testo Unico Sicurezza, solo (Art. 41 del D.Lgs. 81/2008):
1. nei casi previsti dalla normativa vigente (rischi e alle condizioni previste nei titoli del D.Lgs. 81/2008) e altre norme IT.
2. dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Sono presenti varie posizioni degli addetti ai lavori relative alla legittimità di quanto riportato al punto 1, in particolare in relazione all'assenza nel D.Lgs. 81/2008 di attivare la Sorveglianza Sanitaria in relazione alle evidenze della Valutazione dei Rischi (Vedi a seguire Posizione SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale).
Posizione SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale
Le recenti Linee Guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro (la più importante Società Scientifica in materia) recitano a proposito:
"Come si vede la norma nazionale enfatizza, rispetto alla direttiva comunitaria, il ruolo della SS introducendo regole molto rigide per la stessa attività del MdL-MC.
In particolare, ad esempio, l’articolo 41 al comma 1 limita l’attivazione della SS esclusivamente ai casi previsti dalla normativa vigente, rimandando alla lista di rischi e alle condizioni previste nei titolo successivi.
Nel corso dell’applicazione della normativa del nostro Paese è sorta la questione della legittimità di attivare una SS in assenza di rischi normati ma in presenza di una VdR che ne ha evidenziato la necessità quale efficace strumento di prevenzione e controllo periodico. A tale proposito si sono susseguite varie interpretazioni dei Servizi di Prevenzione delle ASL, talora tra loro discordanti (anche nella stessa regione).
Nell’attesa di una indicazione univoca di tipo istituzionale, se non legislativo, a parere della SIMLII, la SS è da considerarsi giustificabile ogniqualvolta la VdR (siano essi normati o meno) ne obiettivi un’utilità preventiva".
Con il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48, Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, è stato modificata la lettera a) del comma 1 dell'Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che ora recita:
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;
...
D.Lgs. 81/2008
...
Art. 41 Sorveglianza sanitaria
Nota (1) (3) (7) (8) (9) (10)
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) [Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106];
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. (2) (4) (5) (6)
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. [Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106].
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Note
Il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (art. 4, comma 2), convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 ha modificato l'art. 41, comma 3, lettera a)
Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (art. 32, comma 1), convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha modificato l'art. 41, comma 3, lettera a)
(1) Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Art. 83 - Sorveglianza Sanitaria (sorveglianza sanitaria eccezionale)
(2) Accordo CSR del 13.07.2017 - lndirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(3) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Art. 139 - "E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali..."
(4) Provvedimento 16 marzo 2006 - Attivita' lavorative divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche
(5) Provvedimento 30 ottobre 2007 - Accertamento di assenza di tossicodipendenza
(6) Provvedimento 17 settembre 2008 - Procedure accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza
(7) Decreto 10 ottobre 2023 - Revisione delle tabelle delle malattie professionali
(8) Decreto 11 dicembre 2009 - Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia
(9) Decreto 10 giugno 2014 - Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia
(10) Decreto 15 novembre 2023 - Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia
(11) Circolare n. 7 del 15 Febbraio 2024 - Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura
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Interpelli (0)
Interpello n. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne
Interpello n. 8/2013 del 24/10/2013 - Art. 41, comma 2, visita medica preventiva
Interpello n. 18/2014 del 06/10/2014 - Visite mediche al di fuori degli orari di servizio
Interpello n. 8/2015 del 02/11/2015 - Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
Interpello n. 8/2016 del 12/05/2016 - Obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore
Interpello n. 14/2016 del 25/10/2016 - Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81.2008
Interpello n. 15/2016 del 25/10/2016 - Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale
Interpello n. 2/2022 del 26/10/2022 - Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Interpello n. 1/2024 del 06/02/2024 - Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute
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Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
2. [Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106].
Nota
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Art. 1, comma 88)
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Di seguito sono riportati i fattori, i lavori, le mansioni, le attività e le situazioni di rischio più frequenti che richiedono la Sorveglianza Sanitaria obbligatoria, quindi la nomina obbligatoria di un Medico Competente (secondo eventuali livelli) (Articolo indicata in parentesi)
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(a) Titolo del D.Lgs. 81/2008.
(b) Non è previsto un Articolo del D.Lgs. 81/2008 per la Sorveglianza Sanitaria (nella colonna è riportato solo l’articolo di riferimento del rischio).
(c) E’ previsto un Articolo del D.Lgs. 81/2008 per la Sorveglianza Sanitaria, riportato nella colonna (la SS e la nomina del MC potrebbe non essere necessaria in relazione al rischio)
Sorveglianza sanitaria eccezionale / fino al 31 Luglio 2022
Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.128 del 19-05-2020 - SO n. 21) convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.180 del 18-07-2020 - SO n. 25)
Art. 83 Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 31 Luglio 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.
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Lavoratori fragili
La produzione normativa e tecnica inerente il SARS-CoV 2 ha posto attenzione dapprima alla “persona fragile” e successivamente al “lavoratore fragile”:
“persona fragile”: portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili.
Una generica definizione può essere rintracciata nel DPCM 08/03/2020 e successivi fino al DPCM 26/04/2020 che all’art. 3, comma 1, lett b) prevede che “sia fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”;
“lavoratore fragile”: l’ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come circoscritto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente, dal Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 che ha prolungato il periodo di fruizione della tutela fino al 31 luglio 2022.
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Attività obbligo SS valutazione alcol e stupefacenti
- Accordo CSR del 13.07.2017 lndirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Legge 125/2001 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati
- DPR 309/90 T.U. stupefacenti e sostanze psicotrope
Attività di cui all'Allegato A dell'Accordo CSR del 13.07.2017 (6)
Tabella delle le mansioni a rischio per le quali è previsto l’obbligo della sorveglianza sanitaria per la valutazione dell’assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti e psicotrope (Allegato A)
Allegato A
Le attività lavorative che comportano a causa di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi sono individuate nel seguente elenco:
Accordo CSR del 13.07.2017
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Se, nello svolgimento di attività lavorative non ricomprese nell'allegato A, dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) emerga la presenza di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l'effettuazione di controlli dell'idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L. 300/1970, costituita presso le ASL territorialmente competenti.
(1) Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili D.Lgs. 81/2008
Art. 88. Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.
(2) Art. 111 D.Lgs. 81/2008
Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
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8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.
(3) Art. 196 D.Lgs. 81/2008
Lavorazioni che espongono a valori di rumore superiori al valore d’azione, >85 dBA. Nel caso di lavoratori minorenni l'obbligo inizia per esposizioni superiori a 80 dBA (D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345).
(4) Art. 204 D.Lgs. 81/2008
Lavorazioni che espongono a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero, precisamente a valori superiori ai valori d’azione (sistema mano-braccio valore d’azione giornaliero fissato a 2.5 m/s2, corpo intero valore d’azione giornaliero fissato a 0.5 m/s2.
(5) Art. 286-bis. Ambito di applicazione D.Lgs. 81/2008
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.
(6) Accordo CSR del 13.07.2017
Il medico competente, nell'effettuare le valutazioni sanitarie per accertare l'idoneità alla mansione specifica e il perdurare nel tempo di tale idoneità, in relazione al rischio di assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti/psicotrope e per accertare l'assenza di condizioni di dipendenza, ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento ai principi del codice ICOH di tutela della salute dei lavoratori, ivi compreso il recupero per il reinserimento lavorativo, e contestualmente di tenere in considerazione le situazioni in cui le condizioni di salute dei lavoratori possono comportare un danno a terzi.
Le visite mediche di sorveglianza sanitaria che, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, sono "altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti", riguardano tutti i lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato A, con periodicità e frequenza stabilita dal medico competente in funzione degli esiti della valutazione del rischio di assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti e comunque con periodicità almeno triennale. Tali visite comprendono una anamnesi ed un esame obiettivo.
(7) Art. 73 D.Lgs. 81/2008
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5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 22 febbraio 2012 - Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR). (G.U. 12 marzo 2012, n. 60 - s.o. n. 47)
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 7.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
8.0 | 07.05.2024 |
Aggiornato il Documento con riferimenti normativi alla data Aggiornati Articoli del D.Lgs. 81/2008 d’interesse |
Certifico Srl |
7.0 | 12.02.2022 | Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (aggiornato) Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (aggiornato) Decreto 4 febbraio 2022 |
Certifico Srl |
6.0 | 26.04.2021 | Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 | Certifico Srl |
5.0 | 10.03.2021 | Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 / convertito L. 26 febbraio 2021 n. 21 | Certifico Srl |
4.0 | 04.01.2021 | Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 | Decreto Mille proroghe 2021 | Certifico Srl |
3.0 | 05.11.2020 | Modificato par, Sorveglianza sanitaria eccezionale. prorogg al 31.12.2020 | Certifico Srl |
2.0 | 19.09.2020 | Inseriti: - Sez. Sorveglianza sanitaria eccezionale - Estratto Circolare n. 13 del 04.09.2020 |
Certifico Srl |
1.0 | 01.07.2020 | Inseriti: Sez “Lavoratori fragili”: - Estratto Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - Estratto Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 |
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0.0 | 23.02.2020 | -- | Certifico Srl |
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