Progettazione antincendio per attività senza RTV
Le attività elencate nell'Allegato I del DPR 151/2011 soggette a controllo di Prevenzione Incendi sono 80.
Per molte di essere non esiste una via principale per la progettazione antincendio, una "Regola Tecnica Verticale - RTV".
Le attività per cui non si ha ancora una RTV sono 34:
Numero attività | Descrizione |
9 | Officine e laboratori con operazioni di saldatura |
14 | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili |
da 27 a 40 | Mulini, essiccazione cereali, produzione caffè, zuccherifici… |
da 42 a 47 | Attrezzerie teatrali, plastiche, resine, concimi… |
da 50 a 54 | Lampade, metalli, officine auto e moto… |
56 | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi e altro |
57 | Cementifici |
63 | Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e altro |
64 | Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione dati |
70 | Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari… |
75 | Limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili |
76 | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari… |
Progettazione antincendio
Per la progettazione antincendio per tali attività sono essere seguite 2 strade.
1. Applicazione delle norme generali di Prevenzione Incendi
Applicazione delle isposizioni di prevenzione incendi contenute nei seguenti decreti:
- decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»
- decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»
- decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»
- decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»
- decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»
- decreto del 16 febbraio 2007 recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»
- decreto del 9 marzo 2007 recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»
- decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»
2. Applicazione del DM 3 agosto 2015" Regola Tecnica Orizzontale - RTO"
Il DM 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", definisce le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo per alcune attività antincendio la cosiddetta “regola tecnica orizzontale“.
A differenza delle regole verticali, che sono valide per le singole attività normate la regola tecnica orizzontale uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per più attività: pertanto è applicabile a varie attività antincendio.
La RTO di prevenzione incendi è applicabile alle 34 attività antincendio definite dell’elenco allegato I del DPR 151/2011 di cui sopra.
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Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)