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Distanza confine tra costruzioni

Distanza confine tra costruzioni

Necessaria l’esistenza di due pareti che si contrappongono, di cui almeno una deve essere finestrata.

Distanza minima tra le costruzioni e dal confine, il Tar Abruzzo chiarisce come eseguire la misurazione per verificare il rispetto delle distanze

Un Comune aveva rilasciato un’autorizzazione per la realizzazione di un chiosco da adibire ad attività commerciale.

Il vicino, proprietario di un immobile ad uso abitativo, si rivolgeva al Tar Abruzzo chiedendo l’annullamento del provvedimento comunale, adducendo le seguenti violazioni relative a:

  • norme imperative di legge in materia di distanze tra gli edifici e dal confine
  • prescrizione normativa in materia di altezza massima dei chioschi
  • regolamento comunale recante il piano chioschi

Sentenza n. 109/2017 del Tar Abruzzo

Il Tar Abruzzo con sentenza n.109/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario dell’immobile ad uso abitativo.

Il ricorrente ritiene che siano state eseguite le seguenti violazioni:

  1. della distanza minima tra le costruzioni (10 m)
  2. della distanza minima dal confine (5 m)
  3. dell’altezza massima chiosco (3,5 m)
  4. del requisito di amovibilità della struttura

Il Tar ritiene che in tema di rispetto di distanza minime legali il chiosco risulta essere in regola. I giudici richiamano una sentenza pregressa del Consiglio di Stato, secondo cui per poter applicare la regola della distanza minima di 10 m posta dall’art. 9 del dm n. 1444/968 è necessaria l’esistenza di due pareti che si contrappongono, di cui almeno una deve essere finestrata. In tal caso la distanza di 905 cm, chiamata in causa dal ricorrente, si riferisce alla distanza del basamento del chiosco e non dalla parte finestrata, che dista 10 m.

Dunque la distanza minima legale tra le costruzioni è rispettata.

Per lo stesso motivo è rispettata la distanza minima dal confine (5,10 m).

Secondo il Tribunale non vengono neanche violate le norme tecniche di attuazione del Prg comunale in merito all’altezza del chiosco. In tal caso l’altezza di 4 metri comprende lo spessore del cornicione (50 cm), quindi la dimensione è proprio di 3,5 metri, consentita nelle aree destinate a spazi pubblici attrezzati a parco.

In ultimo il giudice di primo grado si esprime a favore del ricorrente in merito al regolamento comunale dei chioschi.

Il chiosco in questione ha la fondazione costituita da un basamento antisismico in calcestruzzo armato di 30 cm di spessore, completamente interrato rispetto al piano campagna, che non può ritenersi amovibile. Il basamento fa si che non sia rispettato il requisito dell’amovibilità, che determina la violazione della prescrizione normativa contenuta nella variante al piano chioschi che vieta l’uso di “piattaforme” in cemento armato.

Pertanto il Tar accoglie il ricorso, non per violazione delle distanze minime legali, ma per violazione del requisito dell’amovibilità.

Fonte: Biblus Acca

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