Trasporti eccezionali: novità dalla L. n. 215/2021 conv. DL n. 146/2021 Decreto sicurezza Draghi / Update Dicembre 2023
ID 15390 | Rev. 5.0 del 05.12.2023 / Documento completo allegato
Legge 27 novembre 2023 n. 170 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (GU n.278 del 28.11.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2023
Proroga al 30.03.2025 delle Linee Guida per i trasporti eccezionali per massa complessiva fino a 108 ton mediante veicoli a 8 o più assi.
Adozione Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità entro il 30 ottobre 2024.
Art. 10-bis (Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali).
1. All’articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2025”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall’adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l’operatività delle linee guida di cui all’articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.
Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. (GU n. 49 del 27.02.2023). Entrata in vigore: 28.02.2023
Confermata la proroga al 31.12.2023 delle Linee Guida per i trasporti eccezionali per massa complessiva fino a 108 ton mediante veicoli a 8 o più assi
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU n. 303 del 29.12.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
Proroga al 31.12.2023 delle Linee Guida per i trasporti eccezionali per massa complessiva fino a 108 ton mediante veicoli a 8 o più assi
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 2) che "Fino al 31 dicembre 2023, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10,comma 10-bis".
- Legge 21 settembre 2022 n. 142 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (GU n.221 del 21.09.2022)
Art. 9-bis comma 1 Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l’approvvigionamento energetico delle isole minori
1. All’articolo 7 -bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cuiall’articolo 10, comma 10 -bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10 -bis »;
- Decreto 28 luglio 2022 - Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalita' (GU n.215 del 14.09.2022)
Art. 1. Adozione delle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità
1. Sono adottate le linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all’allegato 1 al presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 10 -bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 54, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Art. 2. Disciplina transitoria
1. Sono altresì previste, ai sensi dell’art. 10, comma 10 - bis , lettera b -bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 54, comma 1, lettera b n. 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le disposizioni transitorie, applicabili non oltre il 30 settembre 2023, recate nelle «Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida» di cui all’allegato 2 al presente decreto.
Linee guida sui “Trasporti in condizioni di eccezionalità”
Il 29 luglio 2022, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto di adozione delle Linee guida sui “Trasporti in condizioni di eccezionalità” previste c. 10 bis dell’Art. 10 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 conversione D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.
La Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), introduce novità in merito ai trasporti eccezionali (modifiche Art. 10 del Codice della Strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285):
- sostituzione comma 2 dell'Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'
sul completamento della massa eccezionale complessiva;
- nuovo comma 10 bis dell'Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'
che il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (MIMS) adotti specifiche linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio, nonche' della valutazione della compatibilita' dei trasporti in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
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Art. 10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'
(in rosso le modifiche introdotte dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (Decreto sicurezza lavoro Draghi) in verde le modifiche apportate dal Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 (Decreto Aiuti) (GU n.114 del 17.05.2022) / convertito Legge 15 luglio 2022 n. 91 (GU n.164 del 15.07.2022)
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1. E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 (Vedi a seguire / ndr).
2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita':
a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità.
Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato.
In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto o più assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o più assi, con il decreto di cui al comma 10 -bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10 -bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.
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10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022 (31 luglio 2022 / modificato da D.L. 17 maggio 2022, n. 50), previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio, nonche' della valutazione della compatibilita' dei trasporti in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:
a) le modalita' di verifica della compatibilita' del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o più assi di cui al comma 2, lettera b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attivita' di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilita' dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita', prima del rilascio dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalita' di verifica della compatibilita' del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilita' dei manufatti;
3) le specifiche modalita' di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita';
4) le specifiche modalita' di transito del trasporto eccezionale.
b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell’effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b) , ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023.
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segue Documento completo in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
Vedi il Codice della Strada Consolidato 2023
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segue in allegato
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
5.0 | 05.12.2023 | Legge 27 novembre 2023 n. 170 | Certifico Srl |
4.0 | 10.03.2023 | Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 | Certifico Srl |
3.0 | 24.01.2023 | Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 | Certifico Srl |
2.0 | 22.09.2022 |
Legge 21 settembre 2022 n. 142 Decreto 28 luglio 2022 |
Certifico Srl |
1.0 | 30.07.2022 |
Linee guida “Trasporti in condizioni di eccezionalità” Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 |
Certifico Srl |
0.0 | 07.01.2022 | --- | Certifico Srl |
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