D. Lgs 21 novembre 2005 n. 286 / Consolidato 11.2023
Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore
(GU n. 6 del 9 gennaio 2006)
Il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 attua la direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003)
Allegati
- Testo consolidato 11.2023
- Testo consolidato 05.2022
- Testo consolidato 06.2021
- Testo consolidato 10.2021
15/01/2009
DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2008, n. 214 (in G.U. 15/01/2009, n.11)
25/06/2010
LEGGE 4 giugno 2010, n. 96 (in SO n.138, relativo alla G.U. 25/06/2010, n.146)
07/07/2010
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2010, n. 103 (in G.U. 07/07/2010, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2010, n. 127 (in G.U. 11/8/2010, n. 186)
29/12/2010
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29/12/2010, n.303), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47)
18/01/2013
DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2 (in G.U. 18/01/2013, n.15)
02/11/2013
DECRETO 27 settembre 2013, (in G.U. 02/11/2013, n.257)
11/02/2014
DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 8 (in SO n.12, relativo alla G.U. 11/02/2014, n.34)
29/12/2014
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300)
10/06/2020
DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 50 (in G.U. 10/06/2020, n.146) - Testo consolidato 06.2021
10/09/2021
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 (in G.U. 10/09/2021, n.217) - Testo consolidato 10.2021
09/11/2021
LEGGE 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n.267)
21/03/2022
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 (in G.U. 21/03/2022, n.67) - Testo consolidato 05.2022
20/05/2022
LEGGE 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n.117) - Testo consolidato 11.2023
Art. 14. (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti).
1. L'attivita' di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali e' necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE e' subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.
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Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale)
1. La carta di qualificazione del conducente e' conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneita'. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia.
2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2.
2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis.
3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:
a) dalle autoscuole ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 5-bis.
4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 5-bis.
4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al presente articolo, non e' richiesta al titolare di patente militare corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E.
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato di idoneita' professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonche' ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
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Collegati
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC): Normativa