Ambiente

Decreto 16 aprile 2008

Decreto 16 aprile 2008

Decreto 16 aprile 2008 

Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8. 

(GU n.107 del 08-05-2008 - SO n. 115)

Att. n. 6 del DPR 151/2011

Art. 1. Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza dei sistemi di distribuzione del gas naturale con densità non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi stessi, di cui all'allegato A, recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai sistemi di distribuzione e linee dirette di nuova realizzazione, nonché a quelli esistenti all'atto di entrata in vigore del presente decreto solo nel caso di modifiche sostanziali concernenti la potenzialità o il tracciato o la concezione degli impianti o sistemi stessi.
3. Nel caso di modifiche sostanziali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo alle parti oggetto di modifica, fermo restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica.
...
Art. 4. Disposizioni finali
1. Il Comitato italiano gas assicura l'invio alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di copia delle norme tecniche citate nell'allegato A del presente decreto ed i relativi aggiornamenti, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi istituzionali di competenza.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» del decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984; 
b) il decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 1989;
c) il decreto del Ministro dell'interno del 22 maggio 1989;
d) il decreto del Ministro dell'interno del 27 novembre 1989;
e) il comma 3.1. (Materiali), il comma 3.2.1.3. (Tubi di ghisa grigia), il comma 3.4.1. (Profondità di interramento) ed il comma 3.4.3. (Distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione) dell'allegato alla Parte prima - Sezione 3a (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar) del decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999;
f) il comma 4.4.3. (Distanze di sicurezza) della Parte prima - Sezione 4a (impianti di riduzione della pressione) del medesimo decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999;
g) la nota 3) e le norme: UNI ISO 4437; UNI EN969; UNI EN 1057; UNI 8863, UNI 9034 nella Tabella 1 del decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999. 

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