Chiarimenti diagnosi energetica nelle imprese ai sensi art. 8 Dlgs 102/2014
ID 4844 | 28.10.2017 / Documenti in allegato
Il presente documento si propone di fornire chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, relative all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese.
Nel documento è evidenziato, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornito il relativo chiarimento.
Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.
Il D.Lgs. 102/2014 precisa, all’articolo 2, che “ ai fini del presente decreto ” viene considerata “ grande impresa: l’impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro”.
Nel mese di maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito il documento “CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014 Ed. Maggio 2015” in cui, al punto 1.1, ha “interpretato” la definizione data dal D.Lgs. 102/2014 alla grande impresa:
“La grande impresa è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.”
Nel mese di novembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una nuova revisione del documento “CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014 Ed. Novembre 2016” nel quale viene precisato che:
“un’impresa è considerata “grande impresa” quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni.
All’interno di questo nuovo documento di chiarimento si trova un aggiornamento sostanziale, ovvero la modifica della definizione di Grande Impresa fornita con i chiarimenti del maggio 2015 (che aveva già modificato la definizione fornita dal D.Lgs. 102/2014).
L’integrazione alla prima nota riguarda la sostituzione della parola indipendentemente con la parola congiuntamente tra i due requisiti di numero di addetti e parametri finanziari.
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Introduzione
1 Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia.
2 Individuazione dell’oggetto dell’obbligo: il sito produttivo
3 Individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi
4 Individuazione delle modalità tecniche per eseguire la diagnosi
5 Termine per eseguire la diagnosi, comunicazione dei risultati e altri adempimenti
6 Sanzioni
7 Comunicazione dei risparmi ai sensi dell’art.7, c. 8 del decreto legislativo 102/2014
Allegato 1 – Imprese multisito: proposta di metodo per la selezione dei siti produttivi da assoggettare alla diagnosi
Allegato 2 – Esecuzione della diagnosi energetica
1 Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia 1.1 Quando l’impresa è qualificabile come grande impresa ai fini dell’applicazione dell’obbligo di diagnosi? 1.2 Quando l’impresa è qualificabile come impresa a forte consumo di energia ai fini dell’applicazione dell’obbligo di diagnosi? 1.3 Come deve essere trattata un’impresa, qualora risulti collegata o associata ad altre imprese? 1.4 Ulteriori precisazioni in merito all’individuazione del soggetto obbligato 1.5 Nel caso in cui un’azienda risulti essere contemporaneamente grande impresa ed impresa energivora, a quale tipologia bisogna far riferimento ai fini della compilazione dei documenti? 1.6 Come devono essere considerate le imprese straniere collegate ad imprese italiane? 1.7 In quali casi una società di servizi energetici è tenuta ad eseguire la diagnosi energetica sul sito oggetto della fornitura del servizio? |
2 Individuazione dell’oggetto dell’obbligo: il sito produttivo 2.1 Cosa si intende per “sito produttivo”? 2.2 Le imprese multisito soggette all’obbligo, su quali e quanti siti devono effettuare la diagnosi? 2.3 I piani di clusterizzazione devono essere preventivamente approvati da ENEA? 2.4 Come devono essere trattati i siti che sono già in possesso di diagnosi secondo gli schemi ISO 14001, ISO 50001 o EMAS? 2.5 Qualora all’interno del sito fosse presente una unità di produzione di energia , relativamente al calcolo dei consumi energetici e della clusterizzazione, come va considerata l’energia autoprodotta? 2.6 Se un’impresa multisito o un gruppo di imprese collegate e/o associate multisito presenta siti di differenti tipologie, come ci si deve orientare ai fini della diagnosi? 2.7 Nel caso in cui un’azienda sia composta sia da siti industriali che del terziario, è data la possibilità di scegliere liberamente come effettuare la clusterizzazione (se nelle classi di consumo del terziario o dell'industria) o esistono dei criteri nella scelta (quali ad esempio codice ATECO principale o significatività dei consumi)? |
3 Individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi 3.1 Quali sono i soggetti che possono condurre una diagnosi energetica? |
4 Individuazione delle modalità tecniche per eseguire la diagnosi 4.1 Quali sono i requisiti minimi che la diagnosi energetica deve rispettare ai fini dell’adempimento dell’obbligo? 4.2 Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di diagnosi energetica, quale periodo bisogna considerare per la valutazione dei consumi energetici? 4.3 Cosa si intende per “prossimità” alle reti di teleriscaldamento o agli impianti cogenerativi ad alto rendimento? 4.4 Esiste un database dove è possibile reperire benchmark da confrontare con gli indici prestazionali di area che vengono definiti nella diagnosi? 4.5 Come si devono valutare i consumi dei vettori energetici dovuti ai servizi ausiliari e generali nel caso in cui uno stabilimento produca diversi prodotti o servizi e tali consumi siano comuni alle diverse attività principali in assenza di dispositivi di misurazione che permettano la suddivisione degli stessi nelle varie attività? 4.6 Come devono essere censite e rappresentate le utenze e i relativi dati di targa (potenza, anno di produzione, ecc.), al fine di rappresentare le “attività principali” se questi non fossero disponibili o visibili o se tali utenze fossero di piccola potenza ma in grande numero? |
5 Termine per eseguire la diagnosi, comunicazione dei risultati e altri adempimenti 5.1 Quali sono le tempistiche per l’esecuzione delle diagnosi energetiche? 5.2 Entro quando devono essere eseguite le diagnosi successive alla prima? 5.3 Chi è il soggetto responsabile della trasmissione dei dati? 5.4 La diagnosi eseguita nell’ambito del sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, deve essere comunicata all’ENEA? 5.5 Imprese energivore e grandi imprese sono vincolate a specifiche scadenze per la realizzazione degli interventi di efficientamento risultanti dalla diagnosi? 5.6 Il 5 dicembre è la data ultima per eseguire la diagnosi o per inviare la documentazione richiesta ad ENEA? |
6 Sanzioni 6.1 La sanzione si applica all’impresa oppure al sito produttivo? |
7 Comunicazione dei risparmi ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del decreto legislativo 102/2014. 7.1 Quali soggetti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei risparmi? 7.2 Come si effettua la comunicazione? 7.3 Come si effettua la misura? |
1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto.
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione.
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA.
[...omissis]
Fonti:
MISE - Ministero dello Sviluppo Economico - Novembre 2016
ENEA - Agenzia Nazionale efficienza energetica
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