Prevenzione Incendi: attività DM 1982 "incongruente" DPR 2011
Come gestire eventuali incongruenze, possibile l'applicazione delle declaratorie del D.M. 16.02.1982 anche se abrogato, ma è sempre da sottintendere al giudizio tecnico relativo al rischio antincendio - Chiarimenti VVF.
Il Comando Provinciale VVF di Pisa nel 2013, con nota prot. n. 2360 del 12.03.2013, ha richiesto chiarimenti i merito a:
Oggetto: D.P.R. n. 151/2011 ed applicazione di regole tecniche antecedenti facenti riferimento ad attività di cui al D.M. 16.02.1982
in particolare il Comando evidenziava la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, formulando i quesiti:
Q_ VVF Pisa
1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del D.M. 16.02.1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre in riferimento a quelle del D.M. 16.02.1982.
Re_ VV Roma
La Direzione Centrale rispondeva con Nota Prot. 00006959 del 21/05/2013:
Oggetto: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.
Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regale tecniche di prevenzione incendi.
Al riguardo si ritiene che:
Re_ 1
- il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottende un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogate.
Re_ 2
- per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessaria verificare, caso per caso, se e possibile applicare il principio sopra espresso.
Ciò in quanta si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecniche, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio
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Un esempio significativo ed esemplificativo è quello dell'attività uffici:
- attività 89 (uffici con oltre 500 addetti secondo DM 16 febbraio 1982)
- attività 71 (uffici con oltre 300 persone presenti secondo DPR 151/11).
La norme applicabili alternative sono:
1. In accordo con D.M. 3 agosto 2015 (RTO)
Decreto 8 Giugno 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. In accordo con le disposizioni specifica (RTV)
Decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici".
L'incongruenza sul numero di persone/addetti può generare situazioni molto diverse nel caso di applicazione di una delle 2 possibili strade dettate dalle norme di riferimento.
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