Edifici tutelati: proroga adeguamento antincendio / ultimo termine al 31 dicembre 2024 (Update Milleproroghe 2023)
ID 16752 | Rev. 1.0 del 01.03.2023 / Nota allegata
Timeline delle proroghe del termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli edifici tutelati (tutti istituti MIC, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri soggetti PI - vedi a seguire quali sono i beni culturali e gli Istituti e luoghi della cultura) di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 / Milleproroghe 2023
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
5 -quater. All’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».
La Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021 fornisce chiarimenti nel periodo di proroga, in particolare i responsabili delle attività, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.
Si resta in attesa di apposito decreto/i MI secondo quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al comma 567 su prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti (previa ricognizione MIBACT di cui al comma 566) per l’adeguamento.
(1) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 566
(2) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 567 - Decreto/i non emanato/i
Fig. 1 - Timeline procedura adeguamento edifici tutelati PI
Decreto 10 luglio 2020 / Edifici aperti pubblico, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.183 del 22-07-2020)
Decreto 14 ottobre 2021 / Edifici aperti pubblico, contenenti una o piu' attività all. I DPR 151/2011
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.255 del 25.10.2021)
Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) di conversione D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022) / Milleproroghe 2023
La Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) di conversione D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022) / Milleproroghe 2023 con l'introduzione del comma 5-quater all'Art. 5 ha prorogato quanto previsto al comma 567, cioè al 31 dicembre 2024, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
5 -quater. All’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».
Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022
La legge 25 febbraio 2022, n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022, con l'introduzione del comma 4-ter all'Art. 7, ha prorogato quanto previsto al comma 567, cioè al 31 dicembre 2023, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.
Art. 7 Proroga di termini in materia di cultura
4-ter. All'articolo 1, comma 567, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023".
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Legge di Bilancio 2019
566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.
567. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticita' rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attivita' culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
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Nota VVF in merito
Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021
Chiarimento su proroga adeguamento edifici sottoposti a tutela
Oggetto: Quesito di Prevenzione Incendi inerente la proroga per l’adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42.
In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta, innanzitutto, che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha fissato la proroga al 31 dicembre 2022 per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi ecc…sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Ciò premesso, resta inteso che, nelle more del completo suddetto adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.
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Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
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Articolo 10 Beni culturali
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Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 01.03.2023 | Legge 24 febbraio 2023 n. 14 | Certifico Srl |
0.0 | 30.05.2022 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Legge 30 dicembre 2018 n. 145
Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228
Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021
Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
DM n. 569 del 20 maggio 1992
DPR n. 418 del 30 giugno 1995