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Decreto 20 dicembre 2021

Decreto 20 dicembre 2021

Decreto 20 dicembre 2021 / Decreto DPI lavoro 2022 (ATP)

ID 15781 | 16.02.2022 / Decreto allegato (Pubblicazione sito MLPS 14 Febbraio 2022)

È stato adottato il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico.

Il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1832/UE.
 
(Comunicazione in GU n.43 del 21.02.2022)
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Articolo 1 (Modifiche all’allegato VIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
 
1. L’allegato VIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dall’allegato I del presente decreto.
 
2. Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per i controlli di competenza e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale - e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Protezione dei capelli
I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale (quale ad esempio cuffia di protezione, resistente e lavabile) che racchiuda i capelli in modo completo.
 
Protezione della testa
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa. Parimenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.
 
Protezione degli occhi o del viso
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di appropriati dispositivi di protezione individuale quali ad esempio occhiali, visiere o schermi appropriati.
 
Protezione degli arti superiori
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia, i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale quali ad esempio guanti o altri appropriati mezzi dispositivi di protezione.
 
Protezione degli arti inferiori
Per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
 
Protezione delle altre parti del corpo
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc.
[...]
 
1. SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI IN RELAZIONE ALLE PARTI DEL CORPO DA PROTEGGERE CON DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
2. ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AI RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO
3. ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
4. INDICAZIONI NON ESAURIENTI PER LA VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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segue in allegato

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