Ambiente

D.Lgs. 6 febbraio 2009 n. 21

D Lgs  6 febbraio 2009 n  21

D.Lgs. 6 febbraio 2009 n. 21

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

(G.U. n. 66 del 20 marzo 2009)

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Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca previsioni dirette ad attuare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, integrando le disposizioni nazionali in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (CE) n. 648/2004.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto armonizza le seguenti disposizioni per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti:
a) etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti e la loro applicazione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 648/2004;
b) informazioni che i produttori devono mettere a disposizione dell'Istituto superiore di sanita' e del personale medico;
c) autorizzazioni;
d) vigilanza;
e) livelli di fosforo consentiti nei vari tipi di preparati destinati al lavaggio.
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