SCIA amministrativa (edilizia) / Note (Timeline 2010-2017)
ID 17394 | 19.08.2022 / Documenti in allegato
Documento timeline sull'evoluzione della legislazione e note inerente la SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dal 2010 sostituzione della DIA al 2017 con i modelli unificati.
Allegati:
1. Scheda report (Abbonati full plus)
2. CILA
3. SCIA
4. SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)
5. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
6. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
7. Comunicazione di fine lavori
8. SCIA per l’agibilità
9. Nota esplicativa PCdM del 16 settembre 2010
10. nota esplicativa PCdM del 12 novembre 2010
2010
Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78 (Sostituzione, ovunque ricorrano, di DIA con SCIA)
Nel 2010, l'articolo 49, comma 4-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che sostituisce integralmente la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA). Con la SCIA è possibile iniziare l'attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine.
Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attivita'" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al All'Art. 49 c. 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale e regionale.
Fig. 1 – Sostituzione, ovunque ricorrano, di DIA con SCIA (Art. 49 c. 4-ter DL n. 78/2010)
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Art. 49 (Disposizioni in materia di conferenza di servizi)
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4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia) - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti...
4-ter....Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attivita'" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale e regionale....
Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
"1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e...
La SCIA edilizia
Il Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78 ha disposto ha disposto con l'art. 10, comma 1, lettera l la modifica dell'art. 22, comma 1, lettera a) del DP.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività).
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Art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita').
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c. 2.
Sono, altresi', realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini dell'agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore...
2016
Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 (Decreto SCIA 2)
Il Decreto SCIA 2, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124“, è stato pubblicato nella GU n. 277 del 26 novembre 2016 ed è entrato in dall’11 dicembre 2016.
I regimi abilitativi della SCIA 2
Il Decreto SCIA 2 introduce novità al Testo unico Edilizia (DPR 380/2001).
Erano sette i regimi abilitativi: attività libera, CIL, Cila, Scia, Super-Dia, permesso, permesso alternativo alla Scia pre Decreto, ora con le modifiche approvate si torna a cinque (eliminati CIL e DIA).
1. Attività di edilizia libera
2. Comunicazione di inizio lavorare asseverata (CILA)
3. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
4. Permesso di costruire
5. SCIA alternativa al permesso di costruire
2017
Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 (Modelli Unificati)
I moduli unificati e standardizzati, sono approvati con con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.
I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo sono:
A. CILA
B1. SCIA
B2. SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)
C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
E. Comunicazione di fine lavori
F. SCIA per l’agibilità
Note esplicative 2010
Nota esplicativa PCdM del 16 settembre 2010
Nota esplicativa PCdM del 12 novembre 2010
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA VVF) di cui all’Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 non è la SCIA segnalazione certificata di inizio attività "amministrativa" che ha sostituito la denuncia di inizio attività cui all’articolo 49, comma 4-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78 (tra cui, come visto, anche in edilizia).
Fig. 2 - La SCIA antincendio (Art. 4 DPR n. 151/2011) non è la SCIA Amministrativa (Art. 49 DL n. 78/2010)
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segue in allegato