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Periodi di guida e di riposo conducenti

Conducenti Periodi di guida   riposo

Periodi di guida e di riposo conducenti / Aggiornato 2022

ID 17150 | 24.07.2022 / Documento completo allegato

Il Codice della Strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Art. 174)(1) ed il Regolamento (CE) 561/2006 (2), disciplinano la durata dei periodi di guida e di riposo dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e/o cose secondo i seguenti criteri:

(1) interamente sostituito dall’Art. 30 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29 luglio 2010)
(2) ultima modifica Regolamento (UE) n. 2020/1054 (GU L 249 del 31.7.2020) (Primo pacchetto mobilità)

Periodi di guida

Conducenti Periodi di guida   riposo Tabella 1

Periodi di guida

Periodo complessivo di guida consecutiva max è di 4 ore e 30 min, al termine del quale il conducente deve effettuare una pausa di riposo.

La pausa deve essere così articolata, in alternativa:

A. una pausa di 45 minuti consecutivi
B. due pause, la prima di almeno 15 minuti, la seconda di almeno 30 minuti, senza alcuna possibilità di inversione o modificazione.

A.

Conducenti Periodi di guida   riposo Tabella 1A

B.

Conducenti Periodi di guida   riposo Tabella 1B

Periodi di guida

Periodo di guida giornaliero massimo è di 9 ore (10 ore per 2 volte nella stessa settimana)

Periodo di guida settimanale massimo è di 56 ore (90 ore per 2 settimane consecutive)

Conducenti Periodi di guida   riposo Tabella 1C

Max 90 ore guida settimanali per 2 settimane

Conducenti Periodi di guida   riposo Tabella 1D

Periodi di riposo

Non può essere effettuato a bordo veicolo. Si noti che in alcuni Paesi europei è richiesta la ricevuta del soggiorno in albergo.

Conducenti Periodi di guida   riposo Tabella 1E

[...] Segue in allegato

Riposo settimanale

Ogni settimana, o comunque dopo un massimo di 6 giorni di guida, deve essere previsto un periodo di 45 ore consecutive di riposo che non può essere effettuato a bordo veicolo. Si noti che in alcuni Paesi europei è richiesta la ricevuta del soggiorno in albergo.

E’ consentita la riduzione del riposo settimanale ad almeno 24 ore consecutive (1), in qualunque luogo.

La riduzione così realizzata deve essere compensata da un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana seguente a quella in cui è avvenuta la riduzione.

Conducenti Periodi di guida   riposo Tabella 1F

(1)

Primo Pacchetto Mobilità 2020

Il Primo Pacchetto Mobilità (Regolamento (UE) n. 2020/1054) è stato approvato dal Parlamento europeo l’8 luglio 2020.

Riguardo ai tempi di guida e riposo, solo nell’autotrasporto internazionale, riporta che con 90 ore di guida in due settimane potranno essere previsti due periodi di riposo ridotti per due settimane consecutive (24 ore al posto di 45 ore).

La condizione è che la settimana successiva (la terza) sono previsti due periodi di riposo compensativi di 21 ore ciascuno e che questi periodi siano collegati a un riposo settimanale regolare svolto nel proprio domicilio.

Ore di riposo giornaliere (riposo regolare, frazionato e ridotto)

Nell’arco delle 24 ore è possibile un riposo di 11 ore e 13 ore di guida (riposo regolare), oppure è possibile effettuare due riposi, uno di 3 ore e uno di 9 ore (non invertibili) su 15 ore di guida (riposo frazionato).

Il riposo può essere di 9 ore per massimo tre volte a settimana (riposo ridotto).

Ore di riposo su 2 settimane

Sulle due settimane consecutive il regolamento prevede due riposi di 45 ore (riposo regolare) oppure un riposo di 45 ore e uno di 24 ore (riposo ridotto). Nella settimana successiva a quella in cui si è verificata la riduzione, però, occorre compensare con un riposo in più di almeno 9 ore.

Dove fare il riposo

Il riposo settimanale non potrà più essere svolto all’interno della cabina del veicolo, ma dovrà essere trascorso obbligatoriamente nell’abitazione o in una struttura ideona i cui costi sono a carico dell’impresa di autotrasporto.

...segue in allegato

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