Curva di Widmark / Stato di ebbrezza - Note 2022
ID 17110 | 18.07.2022 / Documento completo allegato
In tema di prova scientifica del nesso causale nell'ambito della guida in stato di ebbrezza si è fatto sovente riferimento alla "Curva di Widmark", che esprime l'andamento della concentrazione ematica di alcool etilico nel tempo dopo una singola assunzione.
Il Decreto 30 luglio 2008 del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali definisce i contenuti delle tabelle da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
Il decreto è stato predisposto in attuazione del Decreto legge 3 agosto 2007 n.117, recante “Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
L’allegato 2 contiene la Tabella con i livelli teorici di alcolemia raggiungibili dopo l’assunzione di alcol.
Si utilizza come dato di base il tasso alcolemico derivante dalla assunzione di una unità standard di bevanda alcolica.
Tale unità standard fa riferimento ai bicchieri, lattine o bottiglie più comunemente serviti nei locali interessati dalla legge 160/2007.
Per il calcolo dei valori di tasso alcolemico della Tabella di cui all'Allegato 2 è stata utilizzata la formula di Widmark corretta.
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Le principali sanzioni previste dall’articolo 186 del Codice della Strada per chi guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche sono:
– multa da 543 a 2.170 euro e sospensione dalla patente da tre a sei mesi con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro;
– multa da 800 a 3.200 euro; sospensione della patente da sei mesi a un anno; arresto fino a sei mesi con tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l;
– infine multa da 1.500 a 6.000 euro; sospensione della patente da uno a due anni; arresto da sei mesi a un anno e confisca del veicolo se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l.
1. Curva di Widmark
La curva di Widmark, è utilizzata per rappresentare l’andamento della concentrazione ematica di alcol etilico nel tempo.
L’intossicazione acuta avviene prevalentemente per via orale: l’alcool viene assorbito molto rapidamente a livello dell’intestino tenue; la sua velocità di assorbimento dipende dalla quantità assunta, dalla presenza di alimenti, dall’eccitabilità emotiva, dall’ansia.
Secondo la formula della curva di Widmark la concentrazione di alcol ha un andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall’assunzione, per poi assumere un andamento decrescente nelle ore successive, dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo, riportandosi a livello basale.
In altri termini, la velocità di assorbimento dell’alcol non è costante, con la conseguenza che la pendenza della curva “in salita” può assumere diversi valori. In particolare, il picco ematico viene raggiunto circa in 5-10 minuti a stomaco vuoto e in 40 minuti circa a stomaco pieno.
La velocità di assorbimento non è costante, di conseguenza la pendenza della curva “in salita” può assumere diversi valori.
Il picco ematico, viene raggiunto circa in 5-10 minuti a stomaco vuoto e in 40 minuti circa a stomaco pieno.
Circa 10 minuti dopo il picco ematico, la concentrazione di alcool etilico nel canale circolatorio raggiunge un equilibrio tra la concentrazione ematica e parenchimale (cervello, reni, fegato).
Dopo l’assorbimento e la distribuzione, il 98% dell’alcool etilico viene metabolizzato nel fegato ad aldeide acetica da parte dell’enzima NAD dipendente alcool deidrogenasi.
Solo il 5-10 % dell’aldeide acetica viene eliminata come tale, la restante parte subisce ulteriore metabolizzazione ad acido acetico (ossidazione) che entra nel ciclo di Krebs, e, se in eccesso, nella sintesi del colesterolo e degli acidi grassi.
La velocità di smaltimento dipende essenzialmente dal metabolismo del fegato; in media la velocità di smaltimento è di circa 7 gr/h.
Di conseguenza l’alcolemia diminuisce di 0,15 g/L per ora (da 0,11 a 0,24 g/L/ora).
3. L’equazione di Widmark
L’alcol è un composto chimico puro, propriamente detto alcol etilico o meglio ancora etanolo. La quantità di etanolo nel sangue è di norma misurata in peso/volume. Una misurazione in volume/volume non è utile a stabilire la quantità di etanolo nel sangue, perché non tiene conto della differenza di peso specifico tra i due, rispettivamente 0,789 e 1,055 al peso/volume dell’acqua distillata a una temperatura di 0° C.
...
(in %)
(in gr/lt)
- EBAC Estimated Blood Alcohol Concentration (Concentrazione stimata di alcol nel sangue) (Kg/Lt)
- A è il peso di etsanolo assunto (Kg)
- r è il rapporto tra il peso dell'l'acqua corporea e il peso totale. Varia da individuo a individuo, ma è in media di circa 0,68 per gli uomini e 0,55 per le donne.
- Wt è il peso corporeo (Kg)
- β è la velocità con cui l'alcol viene metabolizzato (0,017% all'ora)
- T è la quantità di tempo durante la quale l'alcol era presente nel sangue (di solito tempo dall'inizio del consumo) (h)
- Ps peso specifico etanolo = 0,789 Kg/Lt
5. Esempi limite
5.1 Assunzione di alcol e alcolemia / Massa etanolo alla soglia EBAC
L’esempio che segue è utile per capire quanto alcol puoi assumere prima che si manifestino i sintomi dell’ebbrezza (in genere quando è raggiunta un’alcolemia di 0,5 g/L), ricerca il volume di etanolo assunto.
Dati:
uomo
peso corporeo = 80 Kg (Wt)
coefficiente di diffusione = 0,68 L/Kg (r)
EBAC = 0,00049 Kg/L (alla soglia limite 0,5 g/L)
tasso di eliminazione dell’etanolo = 0,00015 Kg/L/ore (β)
tempo trascorso dall’assunzione = 1 ore (T)
numero di bevande consumate = 1
peso di etanolo assunto = (Kg) A
peso specifico etanolo = 0,789 Kg/Lt Ps
Fig. 2 - Grammi di alcool assunti alla soglia EBAC di 0,5 g/L
...
Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool).
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata.
La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. 2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione.
Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.
Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta.
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