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Rifiuti radioattivi: STRIMS inventario annuale 2023

Rifiuti radioattivi   STRIMS inventario annuale 2023

Rifiuti radioattivi: STRIMS inventario annuale 2023

ID 21183 | 18.01.2024

A partire dal 16 gennaio 2024, gli esercenti potranno consultare l’inventario annuale generato da STRIMS e relativo all'anno 2023 per le proprie sedi di deposito di rifiuti radioattivi.

Il Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS), previsto dal D.Lgs. 101/2020, è pienamente operativo dal 21 gennaio 2022. Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi sono tenuti, pertanto, a registrarsi a STRIMS con il profilo di “esercente” e a trasmettere le informazioni previste nel rispetto delle scadenze temporali fissate dall’art. 60 del D.Lgs. 101/2020.

In data 15 gennaio 2024, STRIMS provvederà a generare l’inventario nazionale dei rifiuti radioattivi riferito all’annualità 2023.

A partire dal 16 gennaio 2024, gli esercenti interessati potranno consultare l’inventario annuale generato per le proprie sedi di deposito di rifiuti radioattivi, accedendo al sistema dalla propria area riservata alla sezione Consultazione-->Comunicazione trasmesse dove potranno, aprendo il Dettaglio comunicazione, consultare i dati aggregati in formato pdf oppure scaricare l’elenco dei singoli rifiuti utilizzando la funzione Download inventario (Excel) per consultare il file in formato Excel.

Viene richiesto che ogni esercente consulti l’inventario annuale generato da STRIMS, e verifichi che questo corrisponda alla situazione reale presente in ciascuna delle proprie sedi. In caso di discrepanze, a seconda del caso, può intervenire trasmettendo le opportune comunicazioni al Registro rifiuti di STRIMS (comunicazione di correzione, di produzione, di presa in carico da terzi, di scarico, di annullamento dello scarico, di aggiornamento semplificato attività).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni casi che potrebbero verificarsi:

1. un rifiuto radioattivo non è presente nell’inventario. Probabilmente non è stata effettuata la comunicazione di presa in carico o la comunicazione di produzione dello specifico rifiuto. Quindi, dopo aver effettuato le opportune verifiche, l’esercente può procedere con la comunicazione appropriata;

2. l’attività del rifiuto radioattivo non è aggiornata. L’esercente può compilare la comunicazione di aggiornamento semplificato attività per aggiornare in modo semplice e veloce le attività di uno o più rifiuti (attività totale, attività α, attività β/γ, attività dei radioisotopi);

3. alcune informazione (diverse dall’attività) associate ad un rifiuto radioattivo non sono corrette. L’esercente può modificare i valori precedentemente indicati effettuando la comunicazione di correzione;

4. un rifiuto radioattivo non deve essere presente nell’inventario. Probabilmente non è stata effettuata la comunicazione di scarico da una determinata sede di detenzione. Quindi, dopo aver effettuato le opportune verifiche, l’esercente può procede con la comunicazione di scarico (per conferimento verso impianti terzi, per conferimento verso depositi interni, per trattamento, per allontanamento autorizzato, per errata comunicazione di detenzione).

Una volta fatte le opportune modifiche, l’esercente dovrà generare un nuovo inventario che sostituirà quello generato da STRIMS utilizzando l’operazione Comunicazione al Registro rifiuti-->Inventario annuale, prestando attenzione all’inserimento dell’anno di riferimento che deve essere il 2023.

L’operazione di generazione dell’inventario annuale avviene seguendo una procedura guidata disponibile esclusivamente dal portale STRIMS. Non è possibile, quindi, eseguirla tramite la funzione di interoperabilità.

Tutti gli esercenti interessati hanno tempo fino al 29 febbraio 2024 per generare il nuovo inventario dei rifiuti radioattivi.

Resta inteso che, per garantire l’obbligo di tracciabilità previsto dalla legge, tutte le comunicazioni già trasmesse dagli esercenti a STRIMS non sono modificabili o cancellabili una volta che le stesse sono state acquisite dal sistema.

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Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

Art. 60 Obblighi di trasmissione dati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 34)

1. Gli esercenti le attivita' disciplinate nell'articolo 59 e i soggetti che effettuano attivita' di gestione di rifiuti radioattivi devono registrarsi al sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere i tipi, le quantita' di radioattivita', le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonche' tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro sette giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni contenute nell'allegato XV.

Fonte: STRIMS

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