Ambiente
Featured

Rifiuti "ex assimilati" agli urbani - Novità L. 118/2022

Rifiuti ex assimilati agli urbani   Novit  L  118 2022

Rifiuti "ex assimilati" agli urbani - Novità L. 118/2022

ID 17407 | 21.08.2022 / Nota completa in allegato

In merito alla scelta per le imprese tra gestore pubblico/privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani (art. 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2 TUA), con la sostituzione del comma 10 dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Legge di concorrenza 2021 - Legge 5 agosto 2022 n. 118 (GU n.188 del 12.08.2022, in vigore dal 27.08.2022), con l’art. 14 comma 1, riduce a due anni, rispetto ai 5 anni previgenti, il periodo di validità di scelta, eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico.

Le imprese che producono rifiuti ex assimilati agli urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (TARI).

Scelta per le imprese tra gestore pubblico/privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani (Art. 238 co. 10 TUA)

Rifiuti ex assimilati agli urbani   Immagine 1

Legge 5 agosto 2022 n. 118 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Art. 14. (Servizi di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni ».
...

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA)

....

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA)

ALLEGATO L-QUATER

ELENCO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2)

Frazione

Descrizione

EER

RIFIUTI ORGANICI

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

200108

Rifiuti biodegradabili

200201

Rifiuti dei mercati

200302

CARTA E CARTONE

Imballaggi in carta e cartone

150101

Carta e cartone

200101

PLASTICA

Imballaggi in plastica

150102

Plastica

200139

LEGNO

Imballaggi in legno

150103

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*

200138

METALLO

Imballaggi metallici

150104

Metallo

200140

IMBALLAGGI COMPOSITI

Imballaggi materiali compositi

150105

MULTIMATERIALE

Imballaggi in materiali misti

150106

VETRO

Imballaggi in vetro

150107

Vetro

200102

TESSILE

Imballaggi in materia tessile

150109

Abbigliamento

200110

Prodotti tessili

200111

TONER

Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*

080318

INGOMBRANTI

Rifiuti ingombranti

200307

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127

200128

DETERGENTI

Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*

200130

ALTRI RIFIUTI

Altri rifiuti non biodegradabili

200203

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Rifiuti urbani indifferenziati

200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO L-QUINQUIES

ELENCO ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

[...]

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

...

Vedi TUA | Testo Unico Ambiente Consolidato 2022

Cover TUA 2022 small

Il TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2022 tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2006 a Agosto 2022.

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024