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Relazione emissioni in atmosfera sostanze/miscele SVHC, CMR

Relazione emissioni in atmposfera SVHC CMR

Relazione emissioni in atmosfera impianti che utilizzano sostanze/miscele SVHC, CMR | Scadenza 28 Agosto 2021

ID 14001 | 13.07.2021 / In allegato pdf Note

Le emissioni provenienti dalle sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene o con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate e sostituite appena possibile all’interno del ciclo produttivo. È quanto stabilito dal d.lgs. 102/2020 che, all’art. 271 del d.lgs. 152/2006 introduce il comma 7-bis.

I gestori degli stabilimenti autorizzati alle emissioni in atmosfera sono obbligati a inviare una relazione tecnica all’autorità competente, in cui analizzano la disponibilità di sostanze alternative ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica del loro utilizzo in luogo di quelle altamente preoccupanti come materie prime nei propri processi produttivi.

Successivamente l’obbligo decorrerà ogni cinque anni.

In caso di violazione degli obblighi, sono previste specifiche sanzioni sia di tipo penale che amministrativo: sanzioni penali per la mancata domanda di autorizzazione per l’utilizzo di sostanze riclassificate come pericolose entro tre anni e sanzioni amministrative pecuniarie da 500,00 a 2.500,00 euro per la mancata presentazione della relazione entro il 28 agosto 2021 (e successivamente ogni cinque anni).

Non sono tenuti alla trasmissione della relazione i gestori degli impianti in cui non si utilizzano le sostanze/miscele preoccupanti all’interno del ciclo produttivo che genera emissioni autorizzate e coloro che gestiscono impianti con emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell’art.272 co.1 del d.lgs. 152/06, in quanto non soggette ad autorizzazione (anche se da attività svolte all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione).

Art. 271  co. 7 bis d.lgs. 152/06

7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorita' competente una relazione con la quale si analizza la disponibilita' di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilita' tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorita' competente puo' richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.

Sostanze coinvolte:

Obblighi e scadenze

Per gli stabilimenti con autorizzazione ordinaria (AUA):

- se esistenti al 28.08.2020

In caso di utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore di stabilimento o di impianto in esercizio al 28.08.2020 deve:

- entro il 28.08.2021 redigere una relazione nella quale analizzata la disponibilità di sostanze/miscele alternative, ne considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione;
- entro il 01.01.2025 presentare una domanda di autorizzazione per l’adeguamento alle prescrizioni oppure in data antecedente individuata dall’autorità competente in risposta alla relazione.

L’adeguamento potrà inoltre essere previsto in sede di rinnovo periodico dell’autorizzazione o in caso di modifiche sostanziali presentate prima del 1.1.2025, occasioni in cui il gestore dovrà già considerare le eventuali modifiche legate all’utilizzo delle sostanze pericolose.

- se con domanda di autorizzazione per nuovo impianto, modifica o rinnovo presentata dopo il 28/08/2020

Nell’autorizzazione vengono riportate le seguenti nuove prescrizioni:

- sostituire sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo non appena tecnicamente ed economicamente possibile;
- inviare all’autorità competente la relazione ogni cinque anni, per valutare la fattibilità della sostituzione delle sostanze o miscele. Questo obbligo riguarda anche gli stabilimenti esistenti al 28.8.2020, dopo che avranno ottenuto l’autorizzazione conseguente alla richiesta d’adeguamento da presentarsi entro il 01.01.2025.

In caso di riclassificazione successiva delle sostanze e/o miscele:

- entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso, presentare una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 152/06.

Per gli stabilimenti con autorizzazione in via generale (AVG) ai sensi dell’art.272, c.2 d.lgs. 152/06:

- se esistenti al 28/08/2020

In caso di utilizzo di queste sostanze e/o miscele, il gestore dello stabilimento deve:

entro il 28.08.2023 presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06

- se con domanda di autorizzazione per nuovo impianto, modifica o rinnovo presentata dopo il 28/08/2020

Per usufruire dell’autorizzazione in deroga, il divieto di utilizzo di sostanze e/o miscele classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene, già fissato nel 2020, si estende ora anche a quelle classificate come estremamente preoccupanti.

In caso di riclassificazione successiva delle sostanze e/o miscele occorre:

- entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso, presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 d.lgs. 152/06;
oppure
- comunicare agli Enti la sostituzione della sostanza/miscela con una alternativa non pericolosa.

_______

Indicazioni operative

Il Legislatore non ha fornito indicazioni specifiche, circa i contenuti della relazione, tuttavia ha inviato chiarimenti riguardo il campo di applicazione.

Parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08.02.2021

Oggetto: Articolo 271, comma 7bis, e articolo 272, comma 4, d.lgs. 152/06. Riscontro a quesito. Rif. mail della Regione Piemonte dell’8 febbraio 2021, acquisita con prot. MATTM/12388 dell’8 febbraio 2021.

Con il quesito interpretativo in oggetto si richiedono chiarimenti in relazione all’articolo 271, comma 7bis, e all’articolo 272, comma 4, del d.lgs. 152/06.

In primo luogo, si richiede se gli obblighi di relazione e di sostituzione previsti dall’articolo 271, comma 7bis, si riferiscono solo alle sostanze aventi certe classificazioni di pericolosità o anche alle miscele aventi tali classificazioni. Si richiede, inoltre, come gestire il caso delle miscele che non possiedono tale classificazione ma sono composte da sostanze che, singolarmente, la possiedono.

Al riguardo, si evidenzia che la complessiva formulazione del comma 7bis (che richiama “le sostanze o le miscele” che “ricadono nel presente comma”) e della connessa disposizione transitoria dell’articolo 3 del Dlgs n. 102/2020 (che richiama “le sostanze o le miscele” previste dal comma 7bis) implica l’applicazione di tale norma anche alle miscele.

Nel caso in cui poi il ciclo produttivo da cui originano le emissioni utilizzi una miscela non avente una classificazione di pericolosità ma composta da sostanze che hanno tale classificazione, la finalità della norma conduce ad attribuire rilievo alle caratteristiche che il materiale possiede quando entra nel trattamento che produce le emissioni (rileva pertanto, in tali casi, solo la classificazione della miscela).

In secondo luogo, si richiede se il divieto di applicare le autorizzazioni generali nei casi in cui il ciclo produttivo da cui originano le emissioni utilizzi sostanze o miscele aventi certe classificazioni di pericolosità (articolo 272, comma 4, del d.lgs. 152/06) trovi attuazione anche quando tali sostanze o miscele sono utilizzate in cicli produttivi da cui originano emissioni natura diffusa.

Al riguardo, si evidenzia che, in assenza di specificazioni nella norma in esame, la nozione di emissione si estende a tutte le fattispecie previste dalla definizione legale contenuta nell’articolo 268 e si riferisce, pertanto, sia alle emissioni convogliate, sia alle emissioni diffuse.

Si forniscono le seguenti indicazioni operative:

- le relazioni, a firma del Legale Rappresentante dell’Azienda, devono essere inviate, tramite PEC, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale ARPA;

- nella relazione deve essere indicato il dettaglio delle sostanze impiegate, della classificazione di ciascuna, delle fasi produttive in cui sono utilizzate. Se ritenuto utile, può essere utilizzato il seguente schema per un’esposizione sintetica:

Sostanza/miscela

classificazione

Fase del ciclo produttivo

Identificativo punto di emissione / Emissione diffusa

Fattibilità tecnica economica di sostituzione (SI/NO)

 

 

 

 

 

nella relazione deve, altresì, essere analizzata la disponibilità di alternative, considerandone i rischi ed esaminata la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione, indicando modalità e tempistiche necessarie ove si avesse riscontro positivo di fattibilità.

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