Ambiente

Raccomandazione (UE) 2022/822

Raccomandazione UE 2022 822

Raccomandazione (UE) 2022/822

Raccomandazione (UE) 2022/822 della Commissione del 18 maggio 2022 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia

GU L 146/132 del 25.5.2022

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Gli Stati membri dovrebbero garantire che la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete elettrica, del gas e del calore e la relativa infrastruttura di rete e di stoccaggio possano beneficiare della procedura di pianificazione e autorizzazione più favorevole fra quelle disponibili e siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell’interesse della sicurezza pubblica, in considerazione della proposta legislativa che modifica e rafforza le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 relative alle procedure amministrative, fatto salvo il diritto dell’Unione.

Gli Stati membri dovrebbero istituire scadenze chiaramente definite, ravvicinate e il più brevi possibile per tutte le fasi necessarie per autorizzare la costruzione e il funzionamento di progetti di energia rinnovabile, specificando i casi in cui tali scadenze possono essere prorogate e in quali circostanze. Gli Stati membri dovrebbero stabilire termini massimi vincolanti per tutte le fasi pertinenti della procedura di valutazione dell’impatto ambientale. La durata delle procedure autorizzative per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare in strutture artificiali dovrebbe essere limitata a un massimo di tre mesi.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire calendari e norme procedurali specifiche al fine di garantire l’efficienza dei procedimenti giurisdizionali relativi all’accesso alla giustizia per i progetti di energia rinnovabile.

Gli Stati membri dovrebbero creare una procedura unica di domanda per l’intera procedura amministrativa di richiesta e rilascio dell’autorizzazione. Se sono necessarie autorizzazioni diverse, anche per progetti di rete interrelati, si dovrebbero privilegiare le domande simultanee rispetto alle domande in sequenza.

Per favorire l’adozione di tecnologie innovative gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di aggiornare le specifiche tecnologiche dei loro progetti nel periodo che intercorre tra la domanda di autorizzazione e la costruzione dei progetti.

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