Ambiente

Protocollo di Ginevra del 1991

Protocollo di Ginevra del 1991

Protocollo di Ginevra - 1991

Protocollo del 1991 sul controllo delle emissioni di COV o dei loro flussi transfrontalieri

Protocollo alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza del 1979 relativo alla lotta contro le emissioni dei composti organici volatili o loro flussi transfrontalieri

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Art. 2 Obblighi fondamentali

1. Le Parti controllano e limitano le loro emissioni di COV al fine di ridurre i flussi transfrontalieri di questi composti ed i flussi di prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne risultano proteggendo in tal modo la salute e l’ambiente da effetti nocivi.
2. Al fine di soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 1 di cui sopra, ciascuna Parte controlla e riduce le sue emissioni annuali nazionali di COV o i loro flussi trans­frontalieri secondo una delle seguenti modalità che saranno precisate all’atto della firma:
a) essa adotta, in un primo tempo ed il prima possibile, misure efficaci per ridurre le sue emissioni annuali nazionali di COV di almeno il 30 per cento entro il 1999, adottando come base i livelli del 1988 o ogni altro livello annuo del periodo 1984–1990 da specificare all’atto della firma del presente Protocollo o della sua adesione; oppure
b) se le sue emissioni annuali contribuiscono alle concentrazioni di ozono troposferico in zone situate nell’ambito della giurisdizione di una o più Parti, e provengono unicamente da zone poste sotto la sua giurisdizione, specificate in quanto ZGOT all’annesso I, essa adotta in un primo tempo ed il prima possibile, provvedimenti efficaci per:
i) ridurre le sue emissioni annuali di COV provenienti dalle zone specificate nella misura di almeno il 30 per cento entro il 1999, adottando come base i livelli del 1988 o ogni altro livello annuo del periodo 1984–1990 da specificare all’atto della firma del presente Protocollo o della sua adesione;
ii) fare in modo che il totale delle sue emissioni annuali nazionali di COV entro il 1999 non superi i livelli del 1988;
c) se le sue emissioni annuali nazionali di COV sono state nel 1988 inferiori a 500 000 tonnellate e 20 kg per abitante ed a 5 tonnellate per metro quadro, essa adotta in un primo tempo ed il prima possibile, misure efficaci per fare almeno in modo che, non oltre il 1999, le sue emissioni annuali nazionali di COV non superino i livelli del 1988.
3. a) Inoltre, al massimo due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti:
i) applicheranno alle nuove fonti fisse adeguate norme nazionali o internazionali di emissione basate sulle migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili, in considerazione dell’Annesso II;
ii) applicheranno misure nazionali o internazionali per i prodotti che contengono solventi e promuoveranno l’utilizzazione di prodotti a tenore in COV debole o nullo, in considerazione dell’annesso II, compresa l’adozione di una etichettatura che precisi il tenore in COV dei prodotti;
iii) applicheranno alle nuove fonti mobili adeguate norme nazionali o internazionali di emissione basate sulle migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili, in considerazione dell’Annesso III;
iv) inciteranno la popolazione a partecipare ai programmi di lotta contro le emissioni per mezzo di annunci pubblici, promuovendo la migliore utilizzazione di tutti i modi di trasporto e varando programmi di gestione della circolazione;
b) inoltre, cinque anni al massimo dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, nelle zone dove le norme nazionali o internazionali concernenti l’ozono troposferico sono oltrepassate o nelle quali flussi transfrontalieri hanno o potrebbero avere origine, le Parti:
i) applicheranno alle fonti fisse esistenti nelle grandi categorie di fonti le migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili, in considerazione dell’annesso II;
ii) applicheranno tecniche atte a ridurre le emissioni di COV provenienti dalla distribuzione di prodotti petroliferi e da operazioni di rifornimento in carburante dei veicoli automobili, ed a ridurre il carattere volatile dei prodotti petroliferi, in considerazione degli annessi II e III.
4. Nell’adempiere agli obblighi che incombono loro in attuazione del presente articolo, le Parti sono invitate a concedere la massima priorità alla riduzione o al controllo delle emissioni di sostanze che presentano il PCOP più elevato, in considerazione dei dati presentati all’annesso IV.
5. Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo ed in particolare di ogni misura di sostituzione di prodotti, le Parti adottano le disposizioni richieste al fine di fare in modo che i COV tossici e cancerogeni o che attaccano lo strato di ozono stratosferico non vengano a sostituire altri COV.
6. In un secondo tempo, le Parti inizieranno negoziati sei mesi al massimo dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo per quanto riguarda ulteriori provvedimenti da adottare per ridurre le emissioni annuali nazionali di composti organici volatili o i flussi transfrontalieri di queste emissioni e dei prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, tenendo conto delle migliori innovazioni scientifiche e disponibili, dei livelli critici determinati scientificamente e dei livelli campione accettati a livello internazionale, del ruolo degli ossidi di azoto nella formazione di ossidanti fotochimici e di altri elementi derivanti dal programma di lavoro intrapreso a titolo dell’articolo 5.
7. A tal fine le Parti cooperano in vista di definire:
a) dati più dettagliati sui vari COV ed il loro potenziale di creazione di ozono fotochimico;
b) i livelli critici per gli ossidanti fotochimici;
c) le riduzioni di emissioni annuali nazionali o di flussi transfrontalieri di COV e di prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, in particolare nella misura in cui ciò è necessario per conseguire gli obiettivi convenuti sulla base di livelli critici;
d) le strategie di lotta, ad esempio degli strumenti economici, che consentono di assicurare la redditività globale necessaria per conseguire gli obiettivi convenuti;
e) le misure ed un calendario avente inizio non oltre il 1° gennaio 2000 per pervenire a realizzare tali riduzioni.
8. Durante queste negoziazioni, le Parti esaminano l’opportunità di completare, ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, le ulteriori misure con provvedimenti destinati a ridurre le emissioni di metano.

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