Nota MITE 10 maggio 2021
OGGETTO: Interventi ed opere di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Chiarimenti.
Pervengono alla scrivente Direzione istanze per l’avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006, per interventi ed opere che il proponente ritiene rientrare tra quelli di cui al comma 1 del medesimo articolo, per il solo fatto che comportano “una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente”.
Al riguardo, al fine di consentire la corretta formulazione delle istanze evitando inutili allungamenti dei procedimenti, si evidenzia che la tipologia di “installazione (che) comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente” richiamata nel citato comma 1 si riferisce non già alle “installazioni” in generale, ma esclusivamente agli “impianti termoelettrici” per la produzione di energia.
Conseguentemente, istanze per interventi su installazioni diverse da impianti termoelettrici che comportano una riduzione degli impatti ambientali, qualora non dovessero rientrare in altre fattispecie espressamente individuate nel comma 1, possono essere presentate solo ai sensi dell’art. 25 del DPR 120/2017. In tal caso il sito deve essere già caratterizzato, intendendo con ciò che deve essere concluso, con l’approvazione dei risultati dell’analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell’allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006.
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Fonte: MITE
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