Nota MATTM 24526 del 06 Aprile 2020 - Controlli periodici apparecchiature F-gas
OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 1, in materia di termini per i controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e sui termini di comunicazione degli stessi ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del D.P.R. n. 146/2018.
1. Introduzione
L’articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto, al comma 1, che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.
Tale disposizione è stata espressamente interpretata dall’Ufficio legislativo di questo Ministero nei termini che seguono: la norma “prevede una generalizzata ipotesi di sospensione dei termini procedimentali per il periodo 23 febbraio - 15 aprile 2020.
Tale periodo (pari a 52 giorni) non est computandum nell’ambito di tutti i procedimenti amministrativi e lo stesso va aggiunto a tutti i termini, anche quelli endoprocedimentali. In pratica tutti i termini vengono traslati di 52 giorni. Trattandosi di sospensione (e non di proroga) a far data dal 15 aprile i termini inizieranno nuovamente a decorrere partendo da quello già maturato al 22 febbraio: la sospensione (in analogia a quanto previsto in via generale dal codice civile in materia di prescrizione: art.2945) opera come una parentesi rispetto al decorso del termine”. Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi dell’articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai termini previsti dall’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e della relativa comunicazione alla Banca Dati ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del D.P.R. n. 146/2018 in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
L’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento europeo disciplina le frequenze con le quali devono essere effettuati i controlli delle perdite su determinate apparecchiature in base al contenuto di gas fluorurati a effetto serra in esse contenuti, espresso in tonnellate di CO2 equivalente.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146, recante “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”, le imprese certificate che effettuano i controlli periodici delle perdite di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014, devono comunicare alla Banca Dati, gestita dalla Camera di Commercio competente, le informazioni richieste dai commi 4, 5 e 7, del medesimo articolo 16, entro il termine di 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo.
Il quadro normativo descritto, con particolare riferimento al decorso dei termini ai fini dei controlli periodici delle perdite e della relativa comunicazione prevista dall’articolo 16, comma 8, del D.P.R. n. 146/2018, deve essere ora interpretato alla luce delle disposizioni emergenziali adottate al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologia da Covid-19.
2. Modalità di applicazione dell’articolo 103, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo degli obblighi di controllo delle perdite periodico e di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 8, del DPR 16 novembre 2018, n 146 sui gas fluorurati a effetto serra, si rappresenta quanto segue.
2.1 Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.
La sospensione dei termini prevista dall’articolo 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, non può essere applicata ai termini di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014 per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori. Questa Amministrazione tuttavia, intende chiarire che, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.
2.2 Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 16, comma 8, del dall’articolo 16, comma 8, del D.P.R. n. 146/2018.
Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi dell’articolo 16, comma 8 del D.P.R. n. 146/2018, si ritiene che la decorrenza dei citati termini sia sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenda a decorrere dal 16 aprile 2020.
Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la presente circolare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.
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Fonte: MATTM
Collegati:
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
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