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Nota informativa sulle borse di plastica

Nota informativa sulle borse di plastica / CONAI

ID 18585 | 08.01.2022 / In allegato

Al fine di recepire la direttiva 2015/720/UE sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e dare organicità alla normativa italiana in materia, la legge 3 agosto 2017 n. 123 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, è intervenuta nella Parte IV del d.lgs. 152/2006.

CONTESTO NORMATIVO

Definizioni

L’art. 218 comma 1 del d.lgs. 152/2006 prevede le seguenti definizioni:

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati (1) e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002.

(1) Si raccomanda di verificare che l’organismo di certificazione abbia i requisiti di accreditamento specifici per la certificazione UNI EN 13432.

Commercializzazione

Per quanto riguarda la commercializzazione di dette borse, ovvero la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti (art. 218 comma 1, lettera dd-octies) del d.lgs. 152/2006), l'articolo 226-bis, comma 1 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che:

Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Al fine di ridurre l’utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione di borse di plastica ultraleggere in linea con la direttiva 2015/720/UE.

A tal proposito, l’art. 226-ter del d.lgs. 152/2006 prevede le modalità e le caratteristiche di commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero di seguito riportate:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

I produttori delle borse biodegradabili e compostabili in materiale ultraleggero, oltre alla compostabilità ai sensi della EN 13432, devono certificare la percentuale di materia prima rinnovabile contenuta nei loro prodotti secondo lo standard EN 16640:2017.

Trattandosi di borse di plastica a contatto con gli alimenti, il legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto con gli alimenti (art. 226-ter del d.lgs. 152/2006).
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segue in allegato

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