MACSI Imposta sul consumo dei MAnufatti Con Singolo Impiego (Plastic tax) / Note e timeline proroghe
ID 18559 | 04.01.2023 / Documento completo allegato
La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - in GU n.304 del 30-12-2019 - S.O. n. 45), ha introdotto l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati «MACSI», che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI, con l’esclusione della materia plastica riciclata.
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Provvedimento attuativo / non emanato
La disciplina prevista dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 dovrà essere attuata con provvedimento direttoriale dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (alla data news non emanato).
Infatti la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, richiama al comma. 651. che con on provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell’anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo all’identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità per il versamento dell’imposta.
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Timeline proroghe 2020 / 2024
Si sono susseguite le seguenti 4 proroghe per l’applicazione (dal 1° Gennaio 2020 al 1° Gennaio 2024)
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - GU n.303 del 29-12-2022 - S.O. n. 43)
proroga l’applicazione al 1° gennaio 2024.
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64. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, concernente l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 »;
La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234 - in GU n.310 del 31.12.2021 - S.O: n. 49)
proroga l’applicazione al 1° gennaio 2023.
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12. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, le parole: « dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023»;
Il Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73 (GU n.123 del 25-05-2021) convertito dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106 (GU n.176 del 24.07.2021 - SO n. 25)
proroga l’applicazione al 1° gennaio 2022.
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Art. 9 Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti agli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.
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3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».
La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - GU n.322 del 30.12.2020 - SO n. 46), ha apportato modifiche ad alcune alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2019 n. 160e prorogato l’applicazione dell’imposta (disposizioni di cui ai commi da 634 a 650) a decorrere dal 1° Luglio 2021.
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1084. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 635, secondo periodo, dopo la parola: « semilavorati, » sono inserite le seguenti: « comprese le preforme, »;
b) al comma 637, lettera a), dopo le parole: « il fabbricante » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali »;
c) al comma 638, le parole: « , come materia prima o semilavorati, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto soggetto che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642 »;
d) al comma 643, le parole: « euro 10 » sono sostituite dalle seguenti: «euro 25 »;
e) al comma 645 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , obbligato in solido con i medesimi »;
f) il comma 647 è sostituito dal seguente: « 647. L’attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata con i poteri e delle prerogative di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;
g) il comma 650 è sostituito dal seguente: « 650. In caso di mancato pagamento dell’imposta di cui al comma 634 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all’imposta di cui al comma 634, si applica l’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;
h) il comma 651 è sostituito dal seguente: « 651. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650, con particolare riguardo all’identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l’effettuazione della liquidazione e per il versamento dell’imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all’imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all’individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell’imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell’imposta e sono stabilite le modalità per l’eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie »;
i) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2021».
634. È istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI », che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, comprese le preforme, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
(Modificato da: Legge 30 dicembre 2020 n. 178 Articolo 1)
636. Per i MACSI, l’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.
637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 634:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante, ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.
(Modificato da: Legge 30 dicembre 2020 n. 178 Articolo 1)
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652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Modificato da:
- Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (1° Luglio 2021)
- Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73 (1° gennaio 2022)
- Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (1° gennaio 2023)
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (1° gennaio 2024)
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