Lampadine alogene vietate dal 1° settembre 2018
Prevista come scadenza il 1° Settembre 2016, il Regolamento (UE) 1428/2015 ha spostato al 1° settembre 2018 il divieto di commercializzare lampade alogene (Fase 6 del Regolamento (CE) 244/2009). Non tutte le lampade alogene saranno vietate dal 1° settembre 2018 ma solo alcune.
In particolare, l'Ue mette vieta le alogene con un indice di efficienza energetica inferiore a B: le classiche lampadine alogene in vetro, non direzionali, con attacco a vite E27 o E14 che funzionano senza trasformatore, insieme alle lampadine alogene non direzionali con attacco speciale (G4 e GY6.35). Non saranno vietate invece le lampade alogene con prese R7 e G9 e almeno una classe energetica di C.
Il Regolamento (UE) 1428/2015, emendamento della Direttiva Ecodesign approvato dal Comitato Regolatore lo scorso 17 aprile 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 agosto 2015 ed entrerà in vigore il 27 febbraio 2016 (6 mesi dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale).
L’emendamento introduce una serie di modifiche al:
- Regolamento (CE) 244/2009 (lampade non direzionali per illuminazione domestica),
- Regolamento (CE) 245/2009 (requisiti di EcoDesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade)
- Regolamento (UE) 1194/2012 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade LED e relative apparecchiature) soprattutto volte ad allinearlo per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento (CE) 244/2009.
La principale modifica introdotta al Regolamento 244 è lo slittamento dal 2016 al 1 settembre 2018 dell’entrata in vigore dei requisiti più restrittivi di efficienza energetica della “fase 6” per le lampade per l’illuminazione domestica, determinando di fatto il bando della maggior parte delle tipologie di lampade ad alogeni (nella versione a tensione di rete, con attacchi diversi da R7s e G9). La seconda modifica (per importanza) consiste nella nuova definizione di “Lampada per scopi speciali”. Con riferimento al Regolamento CE 245/2009, le variazioni intervenute erano ormai inderogabili perché i criteri prestazionali per le lampade a scarica ad alta intensità che nelle versioni ad alta potenza – già fissati dal regolamento del 2009 – non potevano essere soddisfatti. L’emendamento approvato elimina quindi il rischio che migliaia di campi sportivi europei possano rimanere al buio.
Infine, l’emendamento del Regolamento (UE) 1194/2012 accelera la trasformazione del mercato degli apparecchi di illuminazione verso la tecnologia LED e introduce una serie di modifiche volte ad allineare il Regolamento, per quanto possibile, alla versione aggiornata del Regolamento (CE) 244/2009. La modifica principale al Regolamento UE 1194/2012 è la limitazione, fino al 1 settembre 2016, della già esistente possibilità (per i produttori ed importatori) di riferirsi alla sola etichetta energetica degli apparecchi di illuminazione come possibile unica misura di Ecodesign per gli stessi se funzionanti (ovvero compatibili) solo con lampade a BASSA EFFICIENZA ENERGETICA.
A far data dal 1 settembre 2016, gli apparecchi d’illuminazione ricadenti nello scopo del Regolamento (UE) 1194/2012 (apparecchi per lampade a filamento, per lampade CFLi e per lampade LED) potranno continuare ad essere immessi sul mercato europeo solo se essi risulteranno essere pienamente compatibili con lampade di classe energetica almeno A+: il che si traduce in pratica che gli apparecchi d’illuminazione dovranno essere completamente in grado di far funzionare correttamente le lampade che dal 2016 si ipotizza essere solo quelle a tecnologia LED.
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Articolo 3 Requisiti di progettazione ecocompatibile
1. Le lampade non direzionali per uso domestico soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile definiti all'allegato II.
Ogni requisito di progettazione ecocompatibile si applica in conformità delle fasi seguenti:
Fase 1: 1o settembre 2009,
Fase 2: 1o settembre 2010,
Fase 3: 1o settembre 2011,
Fase 4: 1o settembre 2012,
Fase 5: 1o settembre 2013,
Fase 6: 1o settembre 2018.
A meno che non sia sostituito o salvo indicazione contraria, un requisito continua a essere applicato congiuntamente a quelli introdotti in fasi successive
Collegati
Regolamento (CE) N. 244/2009
Regolamento (CE) N. 245/2009
Regolamento (UE) N. 1194/2012