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Istituzione del CeNSiA e di AnTeA

Istituzione del CeNSiA e di AnTeA

Istituzione Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) e Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)

ID 19163 | 07.03.2023 / Nota completa in allegato

Con l’art 19 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nella GU n. 55 del 06.03.2023 ed in vigore dal 21 marzo 2023, sono istituiti:

- entro 19 giugno 2023 il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA).

Il CeNSiA articolato in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico;  coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e  approvazione di piani di sicurezza delle acque.

Il direttore del CeNSiA è scelto tra i dirigenti di ricerca dell’ISS ovvero tra professionalità di comprovata esperienza in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute.

Le funzioni del CeNSiA sono le seguenti:

- approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche nell’ambito della valutazione della qualità tecnica dell’acqua e del servizio idrico integrato di competenza di ARERA;
- rilascio delle autorizzazioni per l’immissione sul mercato nazionale dei ReMaF;
- gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA, sulla base degli indirizzi del Ministero della salute e delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto di ISPRA;
- produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire le azioni previste all’articolo 17, anche per quanto riguarda l’accesso universale ed equo a quantità adeguate di acqua potabile e a servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico integrato rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e ambientali.

- entro il 21 marzo 2024 l’Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA).

Il sistema AnTeA, è allineato con i sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con il riparto delle competenze delle Autorità nazionali sanitarie e ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici da destinare al consumo umano e sulle acque destinate al consumo umano, e ha le seguenti finalità:

- assicurare l’acquisizione, l’elaborazione, l’analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo  relativi alla qualità delle acque da destinare e destinate  a consumo umano, funzionali all’attuazione del presente  decreto, con particolare riguardo agli obiettivi generali di  cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18;
- assicurare la comunicazione, l’integrazione e la condivisione dei dati tra le Autorità ambientali e sanitarie competenti a livello nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
- garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni di cui all’articolo 18 e all’allegato IV del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18;
- assicurare la disponibilità, l’aggiornamento e l’accessibilità delle informazioni e dei dati, alla Commissione europea, all’Agenzia Europea per l’Ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al minimo della serie di informazioni contenenti i dati relativi al superamento dei valori di parametro e agli incidenti di una certa rilevanza

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Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18

Art. 19. Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell’attuazione della direttiva 2020/2184/UE

1. Ai fini di assicurare un approccio sistemico nell’implementazione del presente decreto e la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell’attuazione del decreto stesso, garantendo l’accesso al pubblico alle informazioni, e lo scambio di dati e  di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e  dell’Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l’ISS:

a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, il Centro nazionale per la sicurezza  delle acque (CeNSiA), articolato in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico;  coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e  approvazione di piani di sicurezza delle acque; il direttore  del CeNSiA è scelto tra i dirigenti di ricerca dell’ISS ovvero tra professionalità di comprovata esperienza in Piani  di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute;  per lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale di personale dell’ISS;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema informativo centralizzato  denominato «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)».

2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1, sono le seguenti:

a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche nell’ambito della valutazione della qualità tecnica dell’acqua e del servizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare:

1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata in operatività del Centro, delle «Linee guida  per l’approvazione dei Piani di sicurezza dell’acqua per  le forniture idro-potabili», ai sensi degli articoli 6 e 8, sulla base dei criteri stabiliti all’Allegato VI, e successivo  inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui  Piani di Sicurezza dell’acqua di cui all’articolo 20, per  sottoporle a giudizio di valutazione e validazione da parte  della Commissione stessa;

2) coordinamento del Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA, come descritto nella Parte II, lettera C, dell’allegato VI, istituito con decreto del Ministero della salute, su proposta del CeNSiA, da adottarsi entro centottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma 1, lettera a)

3) formazione continua e qualifica degli esperti del Gruppo nazionale di cui al punto 2);

4) verifica della conformità e funzionalità dei PSA anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile e secondo quanto previsto dalle Linee guida richiamate al punto 1);

5) formulazione dei giudizi di approvazione dei PSA richiesti dai gestori idro-potabili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e successiva notifica del giudizio al gestore idro-potabile, alla regione e provincia autonoma, alla ASL di competenza e ad ARERA, e pubblicazione sul  sistema AnTeA;

6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del  rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, successivo  inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui  Piani di Sicurezza dell’acqua per la valutazione e approvazione ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera d) , e  pubblicazione sul sistema AnTeA, anche ai fini dell’accessibilità delle informazioni alle autorità dell’Unione  europea ai sensi del comma 3, lettera d) , da effettuare entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030;

b) rilascio delle autorizzazioni per l’immissione sul mercato nazionale dei ReMaF in conformità al presente decreto;

c) gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA, sulla base degli indirizzi del Ministero della salute e delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5;

d) produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire le azioni previste all’articolo 17, anche per quanto riguarda l’accesso universale ed equo a quantità adeguate di acqua potabile e a servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico integrato rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e ambientali.

3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), è allineato con i sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con il riparto delle competenze delle Autorità nazionali sanitarie e ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici da destinare al consumo umano e sulle acque destinate al consumo umano, e ha le seguenti finalità:

a) assicurare l’acquisizione, l’elaborazione, l’analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo  relativi alla qualità delle acque da destinare e destinate  a consumo umano, funzionali all’attuazione del presente  decreto, con particolare riguardo agli obiettivi generali di  cui all’articolo 4;

b) assicurare la comunicazione, l’integrazione e la condivisione dei dati tra le Autorità ambientali e sanitarie competenti a livello nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni di cui all’articolo 18 e all’allegato IV;

d) assicurare la disponibilità, l’aggiornamento e l’accessibilità delle informazioni e dei dati di cui al comma 6, alla Commissione europea, all’Agenzia Europea per l’Ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al minimo della serie di informazioni contenenti i dati relativi al superamento dei valori di parametro e agli incidenti di una certa rilevanza;

e) assicurare lo scambio di informazioni per le rispettive finalità di competenza con ARERA, ISTAT e altre istituzioni nazionali, nonché con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e altre organizzazioni internazionali.

4. Il sistema AnTeA contiene:

a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico sulle misure adottate per migliorare l’accesso all’acqua di cui all’articolo 17, comma 3;

b) una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuate ai sensi dell’articolo 7, da rendere disponibile a decorrere dal 12 luglio 2027 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:

1) caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo, come definito all’articolo 7, comma 3, lettera a);

2) risultati del monitoraggio nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee di cui all’articolo 7, comma 3, lettera c);

3) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 7, comma 10;

c) per le finalità di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, effettuate ai sensi dell’articolo 6, comma 8, e in conformità all’articolo 9, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:

1) i risultati dei controlli dei parametri elencati in allegato I, Parte D;

2) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate, e sui progressi compiuti, anche per quanto concerne le misure tese a sostituire le componenti di piombo laddove è stato economicamente e tecnicamente fattibile;

d) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste di autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF;

e) per le finalità di cui al comma 3, lettera d) , una serie di dati sui risultati dei controlli di cui agli articoli 12, 13 e 14 nonché sui casi di superamento dei valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, comprese le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità all’articolo 15;

f) per le finalità di cui al comma 3, lettera d) , una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, sugli incidenti attinenti all’acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di dieci giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno mille persone, comprese le cause e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell’articolo 15;

g) per le finalità di cui al comma 3, lettera d) , una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e opportunamente aggiornata, su tutte le deroghe concesse a norma dell’articolo 16, commi 4 e 5, comprese le informazioni previste all’articolo 16, comma 6.

5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), sono utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al comma 4.

6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni relative al controllo dell’attuazione da fornire a norma del presente articolo, rendendoli disponibili sul sistema informativo AnTeA.

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