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Interpello ambientale 26.01.2023 - Esclusione etichettatura imballaggi per prodotti con etichetta energetica

Interpello ambientale 26 01 2023

Interpello ambientale 26.01.2023 - Esclusione etichettatura imballaggi per prodotti con etichetta energetica

ID 18817 | 26.01.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

Istanza di interpello in materia ambientale - relativo all’interpretazione dell'articolo 219 comma 5 del D.lgs. 152/2006 in riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/1369.

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 26.01.2023

OGGETTO: Istanza di interpello in materia ambientale - relativo all’interpretazione dell'articolo 219 comma 5 del D.lgs. 152/2006 in riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/1369.

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006, è stato richiesto di chiarire, stante l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, ai sensi dell’art. 219, comma 5, del D.lgs. 152/2006, le corrette modalità applicative di etichettatura, con riferimento alle etichette energetiche previste dal Regolamento (Ue) 2017/1369.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

1) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare:

- l’articolo 219 del predetto decreto definisce i criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.
- Il comma 5 del sopra menzionato articolo prevede che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
- Il comma 5.1 del medesimo articolo dispone che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5”.
2) il D.M. 28 settembre 2022, n. 360, con il quale sono state adottate le Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi, ai sensi del suddetto articolo 219, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 (il predetto D.M. ha abrogato e sostituito il D.M. n. 114 del 16 marzo 2022).
3) il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dispone, all’art. 11, comma 1, che "Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

In riferimento all’istanza in questione, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 219, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006, dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.” Tale disciplina – da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2023, alla luce delle disposizioni sopra richiamate – ha ad oggetto l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE.

Le previste Linee guida tecniche sull’etichettatura degli imballaggi sono state adottate con il D.M. 16 marzo 2022, n. 114, successivamente abrogato e sostituito dal D.M. 28 settembre 2022, n. 360, volto a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi.

In ordine a talune particolari tipologie di prodotti – quali, pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche – vi è già un obbligo di etichettatura, sull’efficienza energetica, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2017/1369, recante una normativa stringente finalizzata a fornire informazioni uniformi relativamente a detta efficienza energetica, al consumo di energia e di altre risorse da parte dei suddetti prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.

Il Regolamento di cui sopra, che prevede specifici obblighi in capo a determinati soggetti in riferimento ad alcuni prodotti, rinvia poi a successivi atti delegati l’adozione di una disciplina di dettaglio, volta a delineare i requisiti specifici dell’etichettatura energetica, che potrà prevedere anche che detta etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto.

Pertanto, nelle more dell’adozione dei previsti atti delegati da parte delle Commissione europea, in considerazione della necessità di armonizzare le disposizioni recanti i diversi obblighi di etichettatura, le previsioni di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 non si applicano alle segnalate tipologie di articolo, soggette alla disciplina di cui al Regolamento (Ue) 2017/1369.

Fonte: MASE

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