Interpello ambientale 22.07.2024 - Bombole gas non ricaricabili
ID 22274 | 24.07.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 22.07.2024
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, Confindustria ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale relativamente alla possibilità di conferimento ai centri di raccolta comunali di determinate tipologie di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici (in particolare cartucce non ricaricabili contenenti gas GPL e piccole bombole contenenti CO2 non ricaricabili), formulando i seguenti quesiti:
1. definire se i rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas e da bombole non ricaricabili siano conferibili ai centri di raccolta comunali;
2. specificare se la dizione “limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico”, contenuta nel decreto ministeriale 8 aprile 2008, comprenda anche le cartucce di gas e le bombole non ricaricabili che potrebbero contenere residui di gas originate dai nuclei domestici.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il seguente quadro normativo applicabile:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la classificazione dei rifiuti urbani (articolo 184 e articolo 183, comma 1, lettera b-ter) e le definizioni di imballaggio e rifiuto di imballaggio (articolo 218, comma 1);
- Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento alla disciplina dei centri di raccolta di cui all’articolo 1 e il suo allegato I, al paragrafo 4.2, ove si elencano i rifiuti che possono essere conferiti ai centri di raccolta dai privati cittadini;
- Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, edizione 2021, approvate con Decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica;
- Comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Europea del 9 aprile 2018, concernente gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di definire la corretta classificazione dei rifiuti oggetto del presente interpello nonché di individuare le modalità di conferimento degli stessi, in considerazione del quadro normativo sopraesposto, occorre premettere quanto segue.
L’articolo 184, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che ai fini dell’attuazione della Parte Quarta dello stesso decreto, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Il successivo comma 2 dell’articolo 184 rinvia all’articolo 183, comma 1, lettera b- ter) dello stesso decreto legislativo per definire i rifiuti urbani.
Quest’ultima disposizione, così come modificata dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) ricomprende al punto 1, lettera b-ter), i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili.
Con specifico riferimento ai rifiuti di imballaggio, l’articolo 218, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l’imballaggio è definito come il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo, mentre la successiva lettera f) definisce “rifiuto di imballaggio” ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione.
In aggiunta, al fine di identificare un rifiuto quale imballaggio, si ritiene opportuno segnalare che le Linee guida SNPA individuano, tra gli esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti (paragrafo 3.5), gli aspetti da considerare al fine di poter stabilire se il rifiuto in questione possa essere effettivamente classificato come imballaggio o se sia piuttosto da classificare in base al suo contenuto. A tale scopo, è necessario verificare se l’imballaggio o il contenitore sia da ritenersi “nominalmente vuoto” come riportato anche negli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla Comunicazione della Commissione europea. Pertanto, un imballaggio o un contenitore può dichiararsi nominalmente vuoto solo allorquando i contenuti del prodotto siano stati rimossi in maniera efficace, accertandone l’effettivo svuotamento. La presenza di residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificarli come “nominalmente vuoti” e non ne vieta l'assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio. Tuttavia, va verificato che non vi siano eventuali rilasci del contenuto dell’imballaggio/contenitore.
Con riferimento ai prodotti oggetto dell’istanza, considerate le caratteristiche tecniche per come descritte nella medesima, poiché non risulta ispezionabile il contenuto sembrerebbe esclusa la possibilità di accertarne il completo svuotamento.
Conseguentemente, in applicazione del principio di precauzione, in assenza di ulteriori procedure che garantiscano la verifica del completo svuotamento, dovrebbe escludersi la possibilità di classificare i rifiuti derivanti da tali prodotti con uno dei codici da 15 01 01 a 15 01 09.
La semplice presenza, infatti, di un residuo di sostanze pericolose nell’imballaggio (ad esempio un residuo di un prodotto pericoloso) o la sua contaminazione esterna da parte di sostanze pericolose determina un’automatica classificazione dello stesso come rifiuto pericoloso e pertanto classificabile con il codice EER 150110* riferito a “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”. In tale fattispecie sembrerebbero rientrare le cartucce di gas GPL (propano e butano) non ricaricabili, in quanto contenenti una sostanza infiammabile.
Diversamente, sarebbero esclusi da tale classificazione le bombole del gas non ricaricabili ad uso domestico (in genere contenenti CO2 per la gasatura domestica dell’acqua), in quanto non sono contenitori T/FC, vale a dire imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
Infine, si rileva che il Decreto 8 aprile 2008 consente il conferimento ai centri di raccolta dei gas in contenitori a pressione limitatamente a estintori ed aerosol ad uso domestico, identificati dai codici EER 160504* o 160505, descrizione che non includerebbe le tipologie di rifiuti oggetto dell’istanza.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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