Ambiente

Interpello ambientale 21.11.2022 - Soggetti legittimati a proporre interpelli

Interpello ambientale 21 11 2022   Soggetti legittimati a proporre interpelli

Interpello ambientale 21.11.2022 - Soggetti legittimati a proporre interpelli

ID 18194 | 28.11.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 21.11.2022

Oggetto: Istanza in merito alla corretta applicazione della normativa statale in materia ambientale ai sensi dell’art. 3 septies – Decreto legislativo n. 152/2006 in riferimento al progetto per la realizzazione di un impianto sportivo motoristico (crossodromo), in località Valle Randolo, frazione Valenzani, nel Comune di Castagnole Monferrato ( AT).

Con nota prot. n. 129701/MATTM del 23/11/2021, codesto Coordinamento ha presentato istanza di interpello per l’applicazione della normativa statale in materia ambientale al fine di chiarire se la provincia di Asti, in riferimento al progetto di cui in oggetto, sia il soggetto competente e titolato allo svolgimento della fase di VIA, nonchè al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, ovvero se lo stesso competa alla Regione Piemonte.

In particolare, il Coordinamento dei Comitati Piemontesi del Forum nazionale “Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori”, ritiene che:

- l’intervento proposto rientra nella categoria dei progetti n.8 - lett b) di cui all’allegato IV – parte II del Decreto legislativo n. 152/2006 e che, in base alla detta disposizione normativa il progetto in questione risulta essere sottoposto alla fase di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- “ per detta fattispecie” anche il provvedimento autorizzatorio unico - ex art 27 bis – Decreto legislativo n. 152/2006 - risulta essere di competenza regionale.

Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione – chiarisce inoltre l’interpellante - lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente che la Regione ( nel caso di specie, la Regione Piemonte) non puo’ derogare con proprie disposizioni. Per tale ragione, l’istante chiede di conoscere per quale motivo il procedimento di Via competa alla provincia di Asti.

Occorre, in via preliminare, premettere quanto segue:

- l’art. 3 septies – punto 1 del Decreto legislativo n. 152/2006 prevede quanto segue: “ le Regioni, le Province, le città metropolitane, i Comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, possono inviare al Ministero della Transizione Ecologica, con le modalità di cui al comma 3 istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell’istante.

Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti del consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da piu’ soggetti e riguardi la stessa questione o questione analoghe tra loro, il Ministero della Transizione Ecologica puo’ fornire un’unica risposta.”.

Come si evince dalla richiamata previsione normativa, i soggetti legittimati a proporre interpelli sono le Regioni, le Province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 (cinque) Regioni. Nel novero delle categorie individuate dal legislatore non risultano ricompresi gli Enti privati, quali a titolo esemplificativo, i Consorzi, le società e neppure i Comitati nonchè i Coordinamenti dei Comitati.

Nel caso di specie, l’interpellante è rappresentato dal Coordinamento dei Comitati Piemontesi del Forum nazionale “Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori” e, dunque, non appare legittimato, in forza della suindicata disposizione normativa, a proporre interpelli e/o istanze in merito all’applicazione della normativa statale in materia ambientale.

Va ulteriormente chiarito che, il Coordinamento istante, nella richiesta di cui in oggetto, solleva questioni in merito a presunte illegittimità procedurali afferenti alla variante semplificata al vigente PRGC che tuttavia non costituiscono ambito degli interpelli presi in considerazione dalla citata normativa.

L’art. 3 septies - Decreto legislativo n. 152/2006 - è utile ricordare - stabilisce che i soggetti legittimati e tassativamente individuati dal legislatore nella disposizione normativa de qua possano proporre esclusivamente istanze generali in merito all’applicazione della normativa statale in materia ambientale.

La questione posta dall’interpellante - va evidenziato - risulta invece integralmente disciplinata da disposizioni regionali e non da previsioni normative statali in materia ambientale.

Cio’ premesso, questa Direzione ritiene che non vi siano i presupposti di legge per fornire un riscontro al quesito proposto.

Fonte: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

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