Interpello ambientale 13.02.2024 - Deposito temporaneo sfalci e potature
ID 21357 | 14.02.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 13.02.2024
Quesito
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, il comune di Brovello-Carpugnino ha richiesto di chiarire il disposto di cui all’art. 185- bis del D.lgs. 152/2006 nella parte in cui prevede che il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento sia effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, tra il resto, “nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti” e in particolare:
- se il “luogo in cui i rifiuti sono prodotti” nel caso di deposito dei prodotti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sul territorio comunale debba essere inteso come tutto il territorio comunale o se invece vada inteso come la zona di produzione degli stessi, cioè la via o il parco giochi specifico da cui deriva il materiale vegetale;
- si chiede, inoltre, di chiarire se, nell’ipotesi in cui il Comune dovesse identificare un’area verde lontana dalle abitazioni, avrebbe la facoltà di depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del proprio verde, secondo il disposto dell’art. 185-bis, D.lgs. 152/2006, e chiamare, ove necessario, per lo smaltimento del materiale vegetale di scarto, la ditta affidataria del servizio di raccolta.
Riferimenti normativi
In relazione al quesito proposto, si riportano i seguenti riferimenti normativi: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare:
- articolo 183, comma 1, lettera bb);
- articolo 185-bis, rubricato “Deposito temporaneo prima della raccolta”.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
L’articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, definisce il deposito temporaneo prima della raccolta come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis”. Il successivo articolo 185-bis dello stesso decreto legislativo, disciplina le modalità e i limiti del deposito temporaneo, stabilendo che “Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (…omissis…)
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente”.
Come si evince dalla lettura delle disposizioni, per “luogo di produzione dei rifiuti” deve intendersi l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.
Al fine di chiarire l’interpretazione di detta formulazione, è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale, seppur con riguardo ad un diverso disposto normativo, ha chiarito che per “luogo di produzione dei rifiuti”, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, deve intendersi “non (…) solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione” (Cass. Pen., sez. III, 22/09/2015, n. 41056). Ancora, con la sentenza n. 16441 del 31 marzo 2017, la Corte di cassazione penale ha precisato che per luogo di produzione, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, “deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza”.
Ne consegue che, per poter qualificare un sito come “luogo di produzione dei rifiuti”, è necessario che si tratti, alternativamente, del luogo ove gli stessi sono stati materialmente prodotti ovvero di un luogo a quest’ultimo funzionalmente collegato e nella disponibilità del produttore dei rifiuti. In quest’ultima ipotesi, è necessario che sussistano i requisiti della “disponibilità” del luogo da parte del produttore e del “collegamento funzionale” tra i siti, oltre alla presenza dei necessari presidi di sicurezza.
Con riferimento al primo quesito posto e alla luce di quanto sopra esposto, il luogo di produzione dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde non sembra coincidere, come prospettato dall’Ente locale, con tutto il territorio comunale, inteso quale l’intero spazio delimitato dai confini dell’ente locale, ma deve, piuttosto, essere individuato nella singola area (es. via, parco giochi), in cui i rifiuti vegetali sono prodotti ovvero in un’area a quest’ultima funzionalmente collegata, nella disponibilità del produttore e dotata dei necessari presidi di sicurezza.
Fermo quanto sopra, risulta nella possibilità dell’Ente locale l’identificazione di un’area nella quale depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del verde pubblico, purché tale area risponda ai requisiti sopra descritti, ed in particolare, che la stessa sia nella sua disponibilità, che sia funzionalmente collegata al sito di produzione e che tale deposito avvenga, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, in uno spazio dotato dei necessari presidi di sicurezza e in ossequio alle condizioni e ai limiti (anche temporali) prescritti dal citato articolo 185 bis.
Successivamente, con riferimento al secondo quesito, l’Ente locale potrà avvalersi dell’operatore economico affidatario del servizio pubblico di raccolta per le successive fasi di prelievo dal deposito temporaneo, di trasporto e di avvio al recupero dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde, ovvero l’Ente potrà avvalersi di un soggetto terzo ai fini dell’avvio al recupero o smaltimento del materiale vegetale di scarto, purché lo stesso sia individuato nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di appalti pubblici.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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