Interpello ambientale 10.11.2022 - End of Waste carta e cartone
ID 18049 | 11.11.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 10.11.2022
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 sono stati richiesti i seguenti chiarimenti su:
1. l’applicazione del DM 188/2000, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone», e il raccordo con il DM 5 febbraio 1998, per l’adeguamento alle procedure semplificate ex. art. 216 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152;
2. se i codici EER 030308 e EER 191201, previsti dal DM 188/2000, che non rientrano tra i codici EER previsti al punto 1.1 dell’allegato 1, sub-allegato 1 del DM 5 febbraio 1998, possono essere gestiti nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta quanto segue.
Il D.M. n. 188 del 2020 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone” sono stati stabiliti i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152
Il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, sono individuati i rifiuti non pericolosi che sono sottoposti alle procedure semplificate di recupero.
Le disposizioni di cui al Titolo III-bis parte II e articoli 208, 209, 214 e 216 della Parte IV, Titolo I, Capo IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, definiscono le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti per le operazioni di recupero.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.
Il Regolamento n. 188 del 2020 individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati rifiuti; tali rifiuti, che includono i poliaccoppiati, anche di imballaggi, provengono dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali. I rifiuti di carta e cartone che cessano di essere tali sono definiti “carta e cartone recuperati” all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643 e devono essere conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1 del suddetto decreto ministeriale.
I rifiuti ammessi all’attività di recupero sono:
a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
b) 15 01 05 imballaggi compositi;
c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
d) 20 01 01 carta e cartone;
e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.
Non sono ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.
Il materiale recuperato è utilizzabile per gli scopi specifici elencati nell’allegato 2 che individua l’utilizzo nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.
In merito al regime transitorio, disciplinato dall’articolo 7 del suddetto Regolamento, è previsto che entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso il produttore dell’End of Waste presenti all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero agevolato, ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, indicando anche le quantità di cui all’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998; ovvero un’istanza di aggiornamento dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Con riferimento al primo quesito ed al raccordo tra il DM 188/2020 e la disciplina sulle procedure semplificate di cui al DM 5 febbraio 1998, si precisa che con l’adozione del DM 188/2020 si è determinata la cessazione dell’applicazione delle previsioni di cui al D.M. 05/02/1998, per i rifiuti di carta e cartone e specificatamente per quelli indicati al punto 1.1., allegato 1, sub-allegato 1, i cui codici sono i seguenti EER 150101, 150105, 150106, 200101.
Tuttavia, il D.M. n. 188/2020 non disciplina alcuni aspetti che rimangono individuati esclusivamente o dal DM 05/02/1998 oppure dalle autorizzazioni già concesse. Quindi restano valide ed efficaci:
- tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti:
a) i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 (norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi);
b) i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub-allegato 2 (valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi);
- le autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte II (autorizzazione integrata ambientale) nonché delle autorizzazioni del Titolo I, Capo IV, parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Dunque, appare evidente come il D.M. n. 188/2020 disciplini, solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 5 febbraio 1998 prevede al punto 1.1.3 dell’allegato 1, non potendo incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero, considerato anche il tenore della norma di delega di cui all’articolo 184-ter, comma 2, che non prevede nello specifico di regolare su tali temi.
Ne deriva che, laddove sia già stata rilasciata un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7 del DM 188/2020, il produttore di carta e cartone recuperati avrebbe dovuto presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero, ai sensi dell’articolo 216, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, indicando anche le quantità di cui all’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998; ovvero, in caso di procedura ordinaria, un’istanza di aggiornamento dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Diversamente, nel caso di autorizzazione per nuovi impianti e/o cicli produttivi, il riferimento alla procedura ordinaria o semplificata dovrà essere valutata alla luce dei criteri normativi vigenti e in relazione alle caratteristiche del caso specifico.
Con riferimento al secondo quesito, circa le operazioni di recupero afferenti ai rifiuti aventi codici EER 030308 e EER 191201, si rappresenta che gli stessi non possono essere gestiti nell’ambito della procedura semplificata in quanto non rientranti tra quelli indicati nel DM 5/02/1998. Conseguentemente i soggetti già in possesso di un’autorizzazione avrebbero dovuto provvedere ad un aggiornamento della stessa entro i 180 giorni previsti dall’articolo 7 del Regolamento; ovvero i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti dovranno presentare apposita istanza ai sensi delle disposizioni di cui Titolo III-bis parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MITE
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