Interpello ambientale 09.11.2023 - Valore limite boro scarico di acque reflue in corpi idrici superficiali
ID 19569 | 13.11.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
...
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Interpello ambientale 09.11.2023
Con la nota in epigrafe, codesta Regione ha indirizzato allo scrivente Ministero un’istanza ai sensi dell’art. 3-septies del D. Lgs. n. 152/2006, in merito all’applicazione di una deroga al valore limite per lo scarico di acque reflue in corpi idrici superficiali per il parametro boro, nell’ambito delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 124, capo II, titolo IV, sezione II, parte III del D. Lgs. n. 152/2006.
L’Amministrazione regionale riferisce come, nell’ambito dei procedimenti unici AUA, pervengano istanze di autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque prelevate da barriere idrauliche poste immediatamente a monte di corsi d’acqua e in prossimità delle loro foci, a valle di specifici trattamenti TAF, che presentano concentrazioni di boro superiori ai valori limite per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell’allegato 5, parte III del D. Lgs. n. 152/2006.
Precisamente “i pozzi delle barriere idrauliche generalmente interessano porzioni di acquiferi superficiali modesti, soggetti a fenomeni di intrusione marina, che in prima battuta si manifestano con l’evidente avanzamento delle acque di mare nei tratti di foce dei torrenti, prima del loro riversarsi in mare”.
Dette evidenze sarebbero supportate da studi - redatti sia dai soggetti proponenti le istanze, sia dagli enti di controllo – che ricondurrebbero il superamento del parametro boro in prevalenza al fenomeno di intrusione marina, attraverso i corsi d’acqua, in collegamento idraulico con le acque sotterranee intercettate dalla barriera idraulica dei pozzi realizzata nell’ambito dei procedimenti di bonifica suoli/acque sotterranee di siti industriali.
Da detti studi, infatti, emergerebbe, spesso, una quantificazione delle concentrazioni di boro nel corpo idrico superficiale e in quello sotterraneo, variabili tra i 4,0 e i 5,5 mg/l, mentre nelle acque di falda, man mano che ci si allontana dal corpo idrico superficiale, le concentrazioni di boro si riporterebbero al di sotto dei valori limite.
In particolare, la Regione Siciliana, intende porre all’attenzione del Ministero dell’Ambiente il caso in cui gli impianti dedicati al trattamento delle acque di falda (TAF) non prevedano un trattamento che agisca sulla concentrazione di detto inquinante nelle acque prelevate dalle barriere idrauliche.
Pertanto, chiede allo scrivente Ministero:
1) se sia possibile applicare il dettato normativo di cui all’art. 101, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006, in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico nei casi soprariportati, al fine di consentire la deroga dei valori limite allo scarico per il solo parametro del boro imposto dalla tabella 3 dell’allegato 5, della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;
2) qualora codesto Ministero riconosca la possibilità di applicare la fattispecie sopramenzionata ai casi già dedotti, se sia necessario fissare un valore limite allo scarico per il parametro boro.
Al fine del riscontro ai quesiti posti dall’interpellante sono necessarie alcune notazioni preliminari, onde procedere al corretto inquadramento normativo della fattispecie.
Il tema della qualificazione delle acque emunte nel corso delle operazioni di bonifica è stato al centro di un lungo dibattito, all’esito del quale l’art. 243 (gestione delle acque sotterranee emunte) del D. Lgs. n. 152/2006, ha previsto la loro assimilazione alle acque reflue industriali, con conseguente applicazione della disciplina prevista dalla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 (cfr. Tar Campania, sent. n. 2785/22).
L’art. 243, comma 4, del Titolo V, della Parte IV, del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che “Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”.
Sul punto il Cons. di Stato, Sez. IV, con sent. n. 5868/21, ha rilevato che “l’aspetto tecnico alla base del ricorso riguarda, quindi, il maggiore o minore livello depurativo che deve raggiungere il processo di trattamento, e cioè se le acque della falda debbano essere trattate nel rispetto dei parametri della tabella 2 (più restrittivi), ovvero nel rispetto dei parametri della tabella 3, meno restrittivi […] In sostanza, le acque trattate dall’impianto di trattamento devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (meno restrittivi) se sono convogliate al corpo ricettore con un sistema stabile di collegamento senza soluzione di continuità, ovvero privo di interruzioni”.
Per un più compiuto approfondimento del tema si rinvia alla nota prot. uscita n. 0048275 del 29.03.23 di riscontro all’interpello presentato in data 21.12.22 dalla Provincia di Brindisi (https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/interpelli-ambientali).
Ciò posto, riguardo al primo quesito sottoposto dall’Amministrazione regionale, si rileva che, sulla base di quanto rappresentato dall’interpellante, ove vi sia un sistema stabile di collettamento con il corpo idrico superficiale, le acque emunte dalla falda saranno assimilate alle acque reflue industriali, con conseguente applicazione della disciplina di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006.
Non si ritiene tuttavia applicabile alle fattispecie oggetto del presente interpello l’articolo 101, comma 6, del D. Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che “qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori limite allo scarico, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore, e in ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazione di portata”.
Tale norma, difatti, non appare suscettibile di interpretazione analogica in quanto diretta a disciplinare una fattispecie specifica, difforme da quella oggetto del presente interpello.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV n. 1775 del 14.03.2022) “l’analogia ai sensi dell’articolo 12 disp. prel. c.c. presuppone un vuoto normativo da colmare”, cosa che nel caso di specie non si ravvede, in quanto l’art. 101, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, prevede che “Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. […]”.
Pertanto, non rilevando, nella disciplina degli scarichi, l’origine degli stessi, nelle fattispecie prospettate dalla Regione Siciliana, di accertata origine naturale dell’inquinamento da boro, così come nei casi di origine antropica, troverà applicazione il dettato di cui all’articolo 101, comma 1, trattandosi di acque reflue industriali.
Per quanto appena detto, anche la risposta al secondo quesito posto a questo Ministero sarà negativa.
Si ricorda, da ultimo, che l’art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 consente comunque alle Regioni di intervenire a livello normativo, fissando valori limite di emissione diversi da quelli dell’allegato 5 alla Parte terza, nei limiti concessi dalla norma primaria.
Recita infatti che “Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini.[..] ”
****
Tutto ciò premesso, si rassegnano le seguenti conclusioni:
1) Nei casi rappresentati dalla Regione Siciliana non è possibile applicare il dettato normativo di cui all’art. 101, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006, in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, al fine di consentire la deroga del valore limite allo scarico per il parametro del boro imposto dalla tabella 3 dell’allegato 5, della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, perché si tratta di norma specifica non suscettibile di applicazione analogica.
2) Indipendentemente dall’origine dell’inquinamento da boro, sarà possibile autorizzare lo scarico in corpo idrico superficiale, previo trattamento della suddetta sostanza, solo ove vengano rispettati gli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e detto inquinante venga ricondotto ai valori stabiliti dalla tabella 3 dell’Allegato V del D. Lgs. n. 152/2006, come disposto dall’articolo 101, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006.
Fonte: MASE
Collegati