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Interpello ambientale 08.10.2024 - Discariche: deroghe ai limiti di ammissibilità

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Interpello ambientale 08.10.2024 - Discariche: deroghe ai limiti di ammissibilità

ID 22702 | 10.10.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 08.10.2024

Oggetto: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo a chiarimenti in merito alla disposizione di cui all’articolo 16-ter, comma 1, lettera c) e c-bis), del D.lgs. n. 36 del 2003 così come modificato dal D.lgs. n. 121 del 2020.

QUESITO

Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Lazio ha richiesto chiarimenti interpretativi circa l’ambito di applicazione al regime derogatorio di cui all’articolo 16-ter, comma 1, lettera c) e c-bis) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e, più in particolare:

1. quale regime derogatorio si applica alle discariche che sono autorizzate per deroghe più ampie? (ante D.Lgs. n. 121/2020);
2. è possibile che tutti gli impianti autorizzati per deroghe superiori al valore limite posto dalla norma del D.Lgs. n. 121/2020, a partire dal 1° luglio 2022, pur senza alcuna modifica agli atti autorizzatori, automaticamente debbano accettare rifiuti con deroga solo per massimo 2 volte su tutti i parametri?
3. il limite alla deroga introdotto dalla nuova norma inizia ad applicarsi solo ad esito di un riesame/rinnovo dell’autorizzazione già rilasciata, in applicazione del dettato della lettera a) del comma 1 dell’art. 16 ter, ovvero quando sia dimostrata la non sussistenza di pericolo per l’ambiente, dimostrabile in sede opportuna, in base alla valutazione dei rischi?

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta quanto segue.

1) Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, ed in particolare:
- l’articolo 16-ter, comma 1:
“Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7- quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto qualora:
a) omissis
b) omissis
c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;
c-bis) a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica”;
2) Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, acquisita la delega del legale rappresentante dell’Ente in data 3 luglio 2024, in considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 22471 del 6 febbraio 2024 e fornito con nota prot. n. 38265 del 28 febbraio 2024 e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla disciplina delle deroghe per i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica la normativa nazionale, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 121 del 2020, risultava perfettamente sovrapponibile alla decisione 2003/33/CE, la quale, al punto 2, dispone che “In determinati casi sono ammessi valori limite fino a tre volte più elevati per parametri specifici elencati nella presente sezione [diversi dal carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle sezioni 2.1.2.1, 2.2.2, 2.3.1 e 2.4.1, BTEX, PCB e dell'olio minerale di cui alla sezione 2.1.2.2, carbonio organico totale (TOC) e PH di cui alla sezione 2.3.2 e dalla perdita all'ignizione (LOI) e/o TOC di cui alla sezione 2.4.2 e limitatamente all'eventuale aumento del valore limite del TOC di cui alla sezione
2.1.2.2 a solo due volte il valore limite] qualora:

- l'autorità competente conceda un'autorizzazione per rifiuti specifici caso per caso per la discarica ricevente tenendo conto delle caratteristiche della discarica e delle zone limitrofe, e
- le emissioni (compreso il colaticcio) della discarica, tenuto conto dei limiti previsti per i parametri specifici della presente sezione, non presentino ulteriori rischi per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi.”

La Decisione del Consiglio sopra richiamata, volta alla concessione di eventuali deroghe per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, prevede la possibilità per l'autorità competente, in determinate condizioni e solo per alcuni parametri specifici, previa valutazione caso per caso, di individuare deroghe ai valori limite fino a tre volte più elevati di quelli previsti dalla Decisione stessa (due volte per il parametro TOC) e non individua limiti temporali per la sua applicazione.

Con l’introduzione dell’articolo 16-ter al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, avvenuta ad opera del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/850, il legislatore ha previsto un regime derogatorio più restrittivo rispetto alla sopra richiamata Decisione del Consiglio, in termini di valori limite di ammissibilità, per taluni parametri, introducendo altresì alcune scadenze temporali.

Nel dettaglio l’articolo 16-ter prevede, al comma 1, lettera c), che i valori limite autorizzati per la specifica discarica non devono superare, per più del triplo, quelli indicati per la corrispondente categoria e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non deve superare, per più del doppio, quello indicato per la corrispondente categoria di discarica, ponendo al 30 giugno 2022 il termine ultimo per la deroga.

Inoltre, la successiva lettera c-bis), prevede che i valori limite per la specifica discarica non devono superare, per più del doppio, quelli indicati per la corrispondente categoria e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non deve superare, per più del 50 per cento, quello indicato per la corrispondente categoria di discarica, ponendo la decorrenza per l’applicazione della deroga il 1° luglio 2022.

Ciò detto, in merito ai quesiti posti dall’istante, deve evidenziarsi preliminarmente che non si riscontrano, nel quadro normativo esposto, specifiche disposizioni volte a chiarire l’applicabilità dei citati limiti agli impianti di smaltimento dei rifiuti già autorizzati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 121 del 2020, essendo presente all’articolo 2 del citato decreto legislativo, rubricato “abrogazioni e disposizioni transitorie” esclusivamente una precisa indicazione circa l’applicabilità di alcune prescrizioni costruttive agli atti autorizzativi intervenuti dopo l’entrata in vigore della disposizione.

Pertanto, in assenza di uno specifico regime transitorio e in applicazione del principio generale “tempus regit actum” deve ritenersi che le autorizzazioni già rilasciate alla data del 29 settembre 2020, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 121 del 2020, restino valide fino a loro rinnovo, riesame con valenza di rinnovo o modifica sostanziale.

Da ultimo, considerato il tempo trascorso dal 1° luglio 2022, data indicata per la decorrenza dei nuovi limiti al regime derogatorio in esame, resta inteso che le autorizzazioni rilasciate a partire da tale data devono rispondere ai parametri indicati dalla lettera c-bis), comma 1, dell’articolo 16-ter del decreto legislativo n. 36 del 2003 nonché delle ulteriori condizioni previste dallo stesso articolo.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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