Interpello ambientale 08.06.2023 - Utilizzo ceneri vulcaniche
ID 19882 | 26.06.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 08.06.2023
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, il Comune di Zafferana Etnea - città metropolitana di Catania - ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale su recupero e/o riutilizzo delle ceneri vulcaniche ed in particolare sui seguenti aspetti:
1) Modalità di presentazione delle istanze e dei progetti e delle attività di riutilizzo (CILA, SCIA, permesso a costruire etc..);
2) Riferimenti normativi e procedure tecnico-amministrative ed analitiche per l’autorizzazione di progetti di riutilizzo delle ceneri vulcaniche e chiarimenti circa l’individuazione degli Enti che hanno l’onere o la possibilità di concedere detta autorizzazione;
3) Eventuali differenti modalità di gestione fra i materiali raccolti da tetti e pertinenze degli edifici ed i materiali rimossi dalle strade.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Testo unico ambientale” e in particolare:
- l’articolo 185 “esclusioni dall’ambito di applicazione” ed in particolare il comma 1, lett. c): il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.
Nel 2021, con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il legislatore ha introdotto nel D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (c.d. Codice dell’Ambiente) un preciso riferimento alla gestione delle ceneri vulcaniche, disponendo, all’art. 185, comma 1, lett. c), che «le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana» non rientrino nel campo di applicazione della parte quarta del predetto decreto, dedicata alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. Pertanto, nel rispetto delle suddette prescrizioni, le ceneri vulcaniche, in determinate circostanze, non sono da considerare “rifiuto” ma materiale che può essere utilizzato in nuovi cicli produttivi. Dunque, le stesse potranno essere utilizzate nell’ottica dell’economia circolare, in sostituzione di materie prime, purché i processi o metodi utilizzati non arrechino danni all’ambiente e/o alla salute umana.
Qualora, diversamente, vengano meno i requisiti di cui all’art. 185, comma 1, lett. c), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e le ceneri vulcaniche non siano pertanto riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esse costituiscono rifiuto e debbono sottostare alla disciplina di settore, in termini di prescrizioni ed atti autorizzativi, per quanto attiene alla raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento agli idonei impianti di trattamento.
Inoltre, nell’ottica di una “circolarità” nell’uso delle risorse, ma anche in previsione di un abbattimento dei costi che gravano sui Comuni per lo svolgimento di attività quali la raccolta delle ceneri, e il trasporto delle stesse, sono auspicabili accordi tra il settore pubblico e i soggetti privati (ad esempio imprese agricole, imprese di costruzione, produttori di fertilizzanti), al fine di organizzare e programmare le successive lavorazioni del materiale prodotto dalle eruzioni vulcaniche.
Con riguardo alle procedure tecnico-amministrative, di cui al primo e secondo quesito, utilizzabili per procedere al recupero e/o al riutilizzo delle ceneri vulcaniche – fermo restando quanto sopra, circa la stipula di convenzioni o accordi preliminari tra amministrazioni e interessati, da valutare, pur sempre, nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici – è evidente che le stesse dipenderanno dal ciclo produttivo in cui le ceneri in parola saranno impiegate (es. dichiarazione di utilizzo, VIA, AIA, ecc.) come materie prime, nonché dalle caratteristiche specifiche del sito presso il quale il prodotto finale sarà adoperato (es. destinazione urbanistica).
In merito all’ultimo punto, l’esclusione delle ceneri vulcaniche dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 si fonda sul loro utilizzo nei processi produttivi e pertanto non sembra rilevare la differenza tra i materiali raccolti da tetti e dalle pertinenze degli edifici ed i materiali rimossi dalle strade.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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