Granchio blu: impatto sulla biodiversità del Mediterraneo / Regolamento (UE) n. 1143/2014 Specie esotiche invasive / Elenco
ID 20249 | 27.08.2023 / Documento in allegato
Il Documento prende spunto dall'impatto del granchio blu sulla biodiversità marina del bacino del Mediterraneo e sviluppa la normativa delle specie esotiche invasive di cui Regolamento (UE) n. 1143/2014 con gli elenchi pubblicati delle stesse. Nota del deferimento dell'UE all’Itala in data 26 gennaio 2023 per la mancata attuazione di diverse disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014.
Il granchio blu
Originario della costa occidentale dell'Oceano Atlantico - ovvero, il versante orientale dei due continenti americani, da sopra Cape Cod all'Argentina e attorno all'intera costa del Golfo del Messico - il granchio blu è oggi presente anche in molte altre zone del Mondo (nelle acque circostanti il Giappone, Mare del Nord, Mediterraneo, Mar Giallo, Mar Baltico, Mar Nero).
Il granchio non è "migrato" spontaneamente; al contrario, come molte altre specie acquatiche, ma si è diffuso navigando all'interno dei serbatoi di acqua zavorra delle grosse navi.
Il granchio blu è oggi al centro di numerosi dibattiti, che riguardano l'impatto negativo che il suo rapido prolificarsi sta avendo nei confronti delle attività commerciali di itticoltura e pesca, soprattutto nelle zone costiere Emiliano-Romagnole, Venete, Toscane e altre.
Il granchio blu (Callinectes sapidus), è un crostaceo decapode originario delle coste atlantiche di tutto il continente americano, dalla Nuova Scozia, a nord, fino all’Argentina, a sud. Vive tranquillamente a temperature comprese tra i 3 e i 35 gradi, si trova bene anche nell’acqua dolce dei fiumi, in quella salmastra delle paludi e si riproduce molto velocemente, ma soprattutto mangia qualunque cosa.
È un animale onnivoro che arriva a un chilo di peso, per 15 centimetri di lunghezza e 25 di larghezza, e si nutre di tutto quello che gli capita a tiro. Vongole, cozze, crostacei, uova e pesci, in particolare gli avanotti, cioè i pesci appena nati, andando così a intaccare direttamente la popolazione futura. Mentre per la propria sopravvivenza può contare su femmine in grado di deporre fino a 2 milioni di uova l’anno.
Nel suo habitat originario rappresenta una fonte importantissima di cibo per i suoi predatori naturali, cioè anguille, razze, squali, persici nei fiumi e, naturalmente, gli esseri umani. Ma se portato altrove, soprattutto in sistemi più piccoli e delicati del vasto oceano Atlantico, l’assenza di predatori e la sua capacità riproduttiva lo rendono una specie aliena invasiva in grado di decimare le specie locali.
L’impatto del granchio blu sulla biodiversità marina del bacino del Mediterraneo, come detto, rischia di essere devastante.
La Commissione europea potrebbe inserirlo tra le specie invasive alloctone di rilevanza unionale. La grande diffusione della specie alloctona, di origine atlantica e nordamericana, sta provocando un impatto enorme, in particolare lungo tutta l’area costiera del mare Adriatico.
Si tratta di una specie aggressiva e resistente rispetto ai granchi autoctoni, che si riproduce a ritmi elevatissimi e sta portando alla scomparsa di numerose specie endemiche, come i molluschi bivalvi di cui si nutre.
A soffrirne, in particolare, sono le popolazioni di vongole, che rappresentano una risorsa importantissima per la pesca e l’acquacoltura italiana e che stanno letteralmente sparendo dei fondali. Servono provvedimenti urgenti della Commissione, chiamata a fornire indicazioni utili agli Stati membri, con particolare riferimento all’area del bacino del Mediterraneo e del mare Adriatico.
Pubblicato nella GU n.186 del 10.08.2023 il DL Asset e investimenti - Decreto-Legge 10 agosto 2023 n. 104 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici che prevede all’art. 10 misure volte al contrasto diffusione del granchio blu.
Decreto-Legge 10 agosto 2023 n. 104 - Art. 10. Misure urgenti nel settore della pesca 1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus ) e di impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall’emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.
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Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 1143/2014
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GUUE L 317/35 del 4.11.2014)
Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 230
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. (GU n.24 del 30.01.2018)
Secondo la definizione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 una "specie esotica invasiva di rilevanza unionale" è una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3:
Articolo 4 Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale
...
3. Le specie esotiche invasive sono incluse nell’elenco dell'Unione solo se rispondono a tutti i seguenti criteri:
a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell’Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;
b) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell’ambiente, alle condizioni climatiche attuali e alle condizioni climatiche conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina eccetto le loro regioni ultra periferiche;
c) in base alle prove scientifiche disponibili, produrranno probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potrebbero inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia;
d) è dimostrato, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, che risulta necessario un intervento concertato a livello di Unione per prevenirne l'introduzione, l’insediamento o la diffusione;
e) l'iscrizione nell'elenco dell'Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo.
L’Itala in data 26 gennaio 2023 è stata deferita dell'UE per la mancata attuazione di diverse disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ("regolamento sulle specie esotiche invasive" o "regolamento IAS")
Regolamento 1143/2014 sulle specie esotiche invasive: UE deferisce Italia e altri paesi alla Corte di giustizia
Biodiversità: la Commissione decide di deferire alla Corte di giustizia 6 Stati membri che non hanno impedito l'introduzione di specie esotiche invasive che danneggiano la natura europea
La Commissione ha deciso in data 26 gennaio 2023 di deferire:
Italia (Procedura INFR(2021)2016), Bulgaria, Irlanda, Grecia, Lettonia, e Portogallo alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata attuazione di diverse disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ("regolamento sulle specie esotiche invasive" o "regolamento IAS"). Le specie esotiche invasive sono piante e animali introdotti accidentalmente o deliberatamente in un'area in cui normalmente non si trovano. Il regolamento IAS prevede misure da adottare in tutta l'UE in relazione alle specie esotiche invasive incluse nell'elenco dell'Unione.
I 6 Stati membri non hanno elaborato, attuato e comunicato alla Commissione un piano d'azione (o una serie di piani d'azione) per contrastare i principali vettori di introduzione e di diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza per l'UE.
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Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale / I provvedimenti emanati
L’elenco viene periodicamente aggiornato. Una prima lista di specie è stata adottata il 14 luglio 2016, successivamente l’elenco è stato aggiornato con una seconda lista di specie il 13 luglio 2017, con una terza il 25 luglio 2019 e infine con una quarta il 13 luglio 2022.
Le 4 liste sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e complessivamente constano di 88 specie esotiche invasive di interesse unionale.
L'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale è adottato in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014.
Provvedimenti della Commissione Europea di adozione delle liste di specie:
Testo consolidato Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 al 02.08.2022 di cui alle decisioni:
1. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 della Commissione del 12 luglio 2017 che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1262 della Commissione del 25 luglio 2019 che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione del 12 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
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