Direttiva Obblighi di raccolta e di gestione degli PFU prot.n. 103883/MATTM dell’11.12.2020
Al fine di superare l’emergenza ambientale dovuta alla presenza sul territorio di quantità di PFU superiori rispetto a quelle coperte dal contributo ambientale di cui all’art. 6 del DM n. 182 del 2019, la direttiva prot n. 103883/MATTM dell’11/12/2020, ha disposto che nell’anno 2021, tutte le forme associate alla gestione degli PFU e i sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 ton., raccolgano e gestiscano quantità di PFU ulteriori del 15% rispetto alle quantità prescritte dal citato DM n. 182 del 2019, avvalendosi del contributo ambientale rideterminato per le nuove quantità.
Pertanto, le quantità degli PFU che le forme associate di gestione e i predetti sistemi individuali sono tenute a gestire nel 2021 è pari al 110% delle quantità in peso degli pneumatici immesse nel 2020.
Per la copertura dei costi di gestione di dette quantità di PFU, tutte le forme associate alla gestione degli PFU e i sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 ton. rideterminano e trasmettono al Ministero dell'Ambiente il nuovo contributo 2021, entro il 31 dicembre 2020.
Si evidenzia che il prospetto informatico dovrà essere inviato esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
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OGGETTO: OBBLIGHI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEGLI PNEUMATICI FUORI USO (PFU).
In adempimento alle attività di vigilanza di competenza, questa Direzione ha rilevato gravi anomalie nel sistema di gestione degli pneumatici fuori uso dovute anche a modalità di processo delle richieste di ritiro adottate da alcune forme di gestione autorizzate nei propri sistemi informatici che hanno contribuito alla formazione di irregolari accumuli di PFU presso le officine dei gommisti.
Segnatamente, da ripetute segnalazioni pervenute dai singoli gommisti e dalle loro associazioni sono stati evidenziati problemi nell’accettazione delle richieste di ritiro, spesso giustificati, a nostro dire erroneamente, dal raggiungimento di obiettivi arbitrariamente fissati dalle stesse forme di gestione autorizzate.
Al riguardo si evidenzia che dette forme di gestione, perseguendo un pubblico interesse quale è la gestione dei rifiuti per la tutela ambientale, non possono organizzare la raccolta degli PFU secondo modalità restrittive dell’efficienza del sistema, limitando le quantità sulla base di obiettivi diversi da quelli stabiliti nel DM 182/19, oppure privilegiando il ritiro degli PFU sulla base degli acquisti effettuati da chi chiede il ritiro (gommista), pratica che viola il principio di correttezza e trasparenza a cui sono tenuti.
L’attività di ritiro degli PFU dai punti di generazione, infatti, costituisce un obbligo per i produttori e gli importatori degli pneumatici qualunque sia la forma di gestione da essi prescelta, e non deve interferire con strategie commerciali che contrastino con i criteri di efficienza ed efficacia del sistema.
Sul punto, la previsione di cui all’art. 3, comma 6 del DM 182/19 secondo cui “I produttori e gli importatori sono tenuti a rispondere alle richieste di raccolta degli PFU pervenute utilizzando l’ordine di chiamata dei generatori degli PFU, fatta comunque salva la facoltà di organizzare la gestione degli PFU con modalità che ne garantiscano l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza.”, è funzionale, da un lato, a scongiurare distorsioni del libero gioco concorrenziale fra produttori e importatori con lo scopo di “guadagnare” fette di mercato, dall’altro a garantire la “trasparenza”, posto che, vi debba essere simmetria tra le richieste di ritiro e l’ordine di chiamata dei generatori degli PFU.
Ciò premesso, è stata riscontrata la necessità di raccogliere quantità di PFU sensibilmente superiori a quelle dichiarate come immesse nel mercato Da un attento esame di tale fenomeno, si è evidenziato che, almeno parzialmente, esso può essere attribuito a problematiche della normativa di riferimento, ma con altrettanta evidenza sono emerse attività di immissione irregolare degli pneumatici sul territorio nazionale e di false esportazioni di pneumatici che non rientrano più negli obiettivi di raccolta, pur rimanendo in Italia e che sono anche oggetto di rimborso del contributo.
Con riferimento a tale ultimo profilo, si chiarisce la disposizione di cui all’art. 6, comma 5 del DM 182/19, secondo cui il rimborso del contributo per avvenuta esportazione, può essere richiesto dal rivenditore che ha esportato gli pneumatici, al proprio fornitore entro e non oltre 6 mesi dalla data indicata nella fattura d’acquisto emessa da detto fornitore relativamente agli pneumatici oggetto di esportazione, allegando la documentazione che ne comprova l’avvenuta esportazione, tra cui gli estremi della fattura emessa per l’esportazione e quelli del documento di trasporto al di fuori del territorio nazionale.
In merito al periodo di tempo entro il quale la catena inversa dell’approvvigionamento può, a sua volta, richiedere ed ottenere il rimborso del contributo corrisposto, la norma non prevede estensioni dei tempi rispetto a quelli dovuti. Tale richiesta dovrà, dunque, avvenire senza indebito ritardo rispetto al giorno in cui il rivenditore degli pneumatici all’estero è stato rimborsato e dovrà, comunque, pervenire al produttore o importatore che ha immesso lo pneumatico sul mercato, in tempi congrui, definiti dallo stesso produttore o importatore, per l’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 8 del dm n. 182 del 2019.
Tuttavia, la maggiore criticità emersa negli ultimi anni è dovuta a disallineamenti tra il totale del contributo incassato per la gestione che non risulta sufficiente a gestire le quantità degli PFU effettivamente presenti sul territorio. Da tali criticità conseguono vere e proprie emergenze ambientali potenzialmente culminanti nei tristemente famosi “roghi”, dannosi sia per l’ambiente che per la salute della persona umana.
Fermi restando gli obiettivi di gestione a cui sono tenuti i produttori e gli importatori degli pneumatici ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 152 del 2006, al fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute umana è pertanto necessario che tutte le forme associate alla gestione degli PFU e i sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 ton., raccolgano e gestiscano ulteriori quantità di PFU da quantificarsi nella misura incrementale del 15% oltre i propri obiettivi – calcolati come da DM 182/19 - avvalendosi del contributo rideterminato per le nuove quantità.
Tale modifica è tesa ad assicurare che la raccolta avvenga in modo omogeneo su tutto il territorio e senza interruzioni dovute al conseguimento anticipato degli obiettivi di raccolta e gestione normativamente fissati.
È precisato che tale percentuale di raccolta e gestione può essere ulteriormente incrementata nella misura determinata fino ad un massimo del 20% qualora sia riscontrata la necessità di raccogliere quantità di PFU superiori alle quantità determinate dal DM 182/19.
Riguardo gli effetti dell’immissione irregolare degli pneumatici segnalati, ferme restando le iniziative normative in corso di valutazione tese ad arginare il fenomeno, al fine di far fronte alle quantità di PFU stoccate presso i gommisti., si ritiene necessario, che codeste forme di gestione, indichino nella relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati di cui all’art. 3, comma 11 del DM 182/19, le quantità degli PFU ritirate dai punti di generazione, nonché quelle degli pneumatici immesse sul mercato e i relativi contributi introitati con la vendita, per ciascun mese dell’anno.
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Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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